I versamenti dei soci non giustificati integrano presunzione di ricavi occulti (Cass. civ. Sez. 5 n. 14116 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, i versamenti effettuati dai soci sui conti correnti aziendali, risultanti in contabilità come finanziamenti dei titolari, in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relative somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l’accertamento analitico-induttivo assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per la quale vanno considerati, se non diversamente giustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali. La presunzione opera anche in presenza di contabilità formalmente regolare e non richiede che l’Amministrazione finanziaria provi la correlativa effettuazione in contanti dei versamenti, essendo onere del contribuente fornire la rigorosa prova contraria della provvista.

Il Fatto

Alla società veniva notificato un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio, condividendo le risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestava ricavi non dichiarati e costi non inerenti. In particolare, era emerso che sul conto corrente della contribuente era stato registrato un versamento di euro 250.000, corrispondente nella contabilità a un finanziamento dei soci, versato in contanti dal legale rappresentante, il quale non era però stato in grado di documentare la provenienza delle somme, asseritamente costituite da risparmi in contanti nella disponibilità dei soci.

Fallita la procedura di adesione, la società impugnava l’avviso, parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale con riferimento ai ricavi non dichiarati. Sul gravame dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo i versamenti dei soci, non giustificati sotto il profilo della provenienza, elementi idonei a fondare un accertamento analitico assistito da presunzione qualificata di ricavi aziendali. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presunzione legale ivi prevista non potesse operare, in quanto il dato del versamento era stato desunto dalle scritture contabili e non da notizie acquisite dalla banca, previa autorizzazione. La Corte ritiene il motivo inammissibile, per la mancata riproduzione degli atti del procedimento e per la mancata allegazione della doglianza già in primo grado, e comunque manifestamente infondato. I giudici di legittimità evidenziano che la Commissione Tributaria Regionale non aveva fatto applicazione della presunzione di cui all’art. 32 citato, ma del principio giurisprudenziale, espressamente ribadito, per cui i versamenti sui conti correnti aziendali, in mancanza di dimostrazione della provenienza delle somme, sono idonei a fondare l’accertamento analitico-induttivo con presunzione qualificata di ricavi.

Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 2727 e 2729 cod. civ., la ricorrente escludeva la ricorrenza di presunzioni legali e riteneva inidoneo l’unico elemento del versamento annotato in contabilità. La Corte ritiene il motivo infondato, poiché l’accertamento non si fondava esclusivamente sul rilievo contabile, ma sul fatto dei versamenti non tracciati e non giustificati dai soci, in un contesto di società a ristretta base familiare, non risultando in contabilità corrispondenti prelevamenti. Correttamente, quindi, il giudice d’appello aveva disconosciuto la natura di finanziamenti, qualificando i versamenti come utili occulti in difetto di evidenza documentale sulla provvista. La Corte giudica inoltre inconferente la circostanza che il legale rappresentante fosse stato attinto da una contestazione ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la presunta omessa pronuncia sull’eccezione di violazione dell’art. 2729 cod. civ. e sull’uso di una doppia presunzione. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, osservando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva fatto uso di alcuna doppia presunzione, ma si era limitata a constatare la corretta applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e il mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di rigorosa prova contraria. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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