Accantonamento fondi per indennità montane ai comuni esclusi (TAR Molise n. 89 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento che esclude un Comune dall’elenco delle zone montane, ai fini dell’accesso agli indennizzi previsti dalla misura SRB01 del Complemento di Sviluppo Rurale, è fondata quando le doglianze dedotte si presentino, ad un sommario esame, di consistenza tale da giustificare la concessione di una congrua misura cautelare. In tali evenienze, la tutela interinale adeguata consiste nell’accantonamento dei fondi corrispondenti al contributo che spetterebbe ai ricorrenti ove fossero ammessi al beneficio. L’integrazione del contraddittorio nei confronti di una molteplicità di controinteressati, la cui notifica individuale risulti di particolare onerosità, può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito web istituzionale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Alcuni imprenditori agricoli del Comune di Bonefro hanno impugnato la delibera di Giunta regionale e il bando attuativo per l’annualità 2026 della misura SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali Montagna”. Il Comune risulta nuovamente escluso dall’elenco dei Comuni montani, con conseguente esclusione dei territori dagli indennizzi compensativi. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti Impugnati, deducendo la illegittimità della mancata inclusione, in continuità con un contenzioso già instaurato negli anni precedenti. Con memoria, hanno inoltre chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ditte beneficiarie e un’istanza istruttoria per l’acquisizione degli atti a fondamento della delimitazione delle aree eleggibili.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di delibazione cautelare, ha ritenuto le doglianze fondate e non discostabili dalle precedenti pronunce favorevoli agli stessi interessati, richiamando i precedenti di cui alle sentenze nn. 184/2024 e 206/2024, nonché le decisioni del Consiglio di Stato. Ha pertanto ravvisato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, non ravvisando elementi sufficienti per discostarsi dalle indicazioni giurisprudenziali già espresse in fattispecie sostanzialmente identiche.
Il Collegio ha considerato adeguata la misura cautelare dell’accantonamento dei fondi, nei termini di quanto spetterebbe ai ricorrenti in caso di ammissione, in conformità all’orientamento già seguito con le ordinanze cautelari nn. 97 del 2024, 118 del 2022 e 72 del 2023. Tale misura è stata ritenuta idonea a soddisfare la tutela interinale senza compromettere la posizione degli altri beneficiari.
Quanto all’integrazione del contraddittorio, il TAR ha rilevato la necessità di notificare il ricorso a tutte le ditte ammesse al beneficio, in qualità di controinteressati. Considerata la molteplicità dei beneficiari, desumibile dalla consistenza registrata nelle annualità precedenti, il Tribunale ha autorizzato la notifica in forma semplificata mediante pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 49 e 41 cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., ritenendolo il mezzo più adeguato per garantire la pubblicità.
È stata, infine, accolta l’istanza istruttoria volta all’acquisizione degli atti istruttori e della relazione tecnica a fondamento della dotazione finanziaria, con termine di quaranta giorni per l’adempimento. L’udienza pubblica di prosecuzione è stata fissata al 13 gennaio 2027.
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Nota della Redazione
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