Obblighi di pubblicazione estesi agli ordini professionali anche in assenza di sanzione (TAR Lazio n. 12014 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’applicazione delle misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013, disposta dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 162/2019 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, non incide sul distinto potere di vigilanza attribuito all’ANAC dall’art. 45 del medesimo decreto, che ha natura e funzione diverse rispetto al potere sanzionatorio. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, riferiti ai componenti degli organi di indirizzo, si applicano anche agli ordini professionali e alle loro federazioni, in forza del richiamo operato dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, essendo tali enti qualificati come enti pubblici non economici. La mancata previsione di sanzioni per la violazione degli obblighi non esclude la permanenza dell’obbligo di pubblicazione né il potere di vigilanza dell’Autorità.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha impugnato la comunicazione con cui l’ANAC, il 27 gennaio 2023, l’ha invitata ad adeguare il proprio sito web istituzionale alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, pubblicando le informazioni richieste dall’art. 14 relative ai componenti degli organi della Federazione. Impugnate anche le Linee guida ANAC n. 241 del 2017 e la delibera n. 777 del 2021. La ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’Autorità a sanzionare, l’inapplicabilità degli obblighi agli ordini professionali, la violazione del principio di proporzionalità rispetto al diritto alla riservatezza e il vizio di eccesso di delega.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, rilevando che la sospensione normativa riguarda solo il potere sanzionatorio di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013, mentre la comunicazione impugnata trova fondamento nell’art. 45 del medesimo decreto, che attribuisce all’ANAC un autonomo e distinto potere di vigilanza, consistente nella richiesta di notizie e nell’ordine di procedere alla pubblicazione entro un termine. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 6654/2022, il Collegio ha precisato che l’esclusione temporanea del regime sanzionatorio non elimina l’obbligo di pubblicazione, che permane e resta privo solo di sanzione.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l’inapplicabilità degli obblighi agli ordini professionali. L’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, nel testo novellato dal d.lgs. n. 97/2016, estende espressamente la disciplina alle pubbliche amministrazioni e, in quanto compatibile, agli ordini professionali, senza escludere l’art. 14. La natura di enti pubblici non economici degli ordini e delle federazioni, già affermata dall’art. 1 del d.lgs. n. 233/1946 e confermata dalla giurisprudenza, rende applicabile la disciplina sulla trasparenza. Il Collegio ha escluso che la mancata inclusione nel conto economico consolidato dello Stato o il finanziamento tramite contributi degli iscritti, qualificabili come tributi, possa assumere valenza dirimente.
Il terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e del diritto alla riservatezza, è stato respinto richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha ritenuto ragionevole e proporzionato il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza per i titolari di incarichi che trovano fondamento nel consenso elettivo. Il TAR ha infine respinto il quarto motivo, relativo all’eccesso di delega, ritenendo che la delega di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 fosse sufficiente a fondare l’estensione degli obblighi disposta dall’art. 14, come novellato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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