Sospensione della SCIA e potere di autotutela: il Tar accoglie la cautela (TAR Puglia n. 447 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA, il provvedimento di sospensione degli effetti della segnalazione, adottato ai sensi dell’art. 19, co. 3, l. 241/1990, è suscettibile di essere sospeso in sede cautelare qualora le censure dedotte dal ricorrente richiedano un approfondimento in sede di merito e sussista il periculum in mora, ravvisabile nel pregiudizio definitivo derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività oggetto della segnalazione. La valutazione circa la persistente validità dei titoli vantati dall’interessato e la coerenza dell’azione amministrativa rispetto ai presupposti di legge integrano questioni di natura complessa che giustificano l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, presentava una SCIA finalizzata al rimontaggio delle strutture dello stabilimento balneare per la stagione estiva. Il Comune di Porto Cesareo, con nota prot. 18920 del 1 giugno 2026, disponeva la sospensione degli effetti della SCIA, richiamando una deliberazione di Giunta Comunale del 2008 e una successiva nota dell’Ufficio Demanio. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia. Con atto di motivi aggiunti, impugnava anche il verbale della conferenza di servizi del 10 giugno 2026, con cui era stata confermata la sospensione della segnalazione, e ogni altro atto presupposto o consequenziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistente il periculum in mora richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare, rilevando come il provvedimento di sospensione di una SCIA pregiudichi in via definitiva, per la ricorrente, la possibilità di esercitare l’attività di stabilimento balneare nel corso della stagione estiva in corso.

Quanto al fumus boni juris, il Collegio ha osservato che le censure dedotte dalla società, concernenti la persistente validità dei titoli e la coerenza dei provvedimenti amministrativi rispetto all’art. 19, co. 3, l. 241/1990, necessitano di un adeguato approfondimento in sede di merito. Tale valutazione, di natura complessa, non consente di escludere in via sommaria la fondatezza del ricorso, rendendo opportuna la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione, nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli effetti della nota prot. 18920 e del verbale della conferenza di servizi, nella parte in cui conferma la precedente sospensione della SCIA. Ha, infine, fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito al 10 marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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