Riduzione oneri 60% anche per demolizione e ricostruzione con diverso sedime (TAR Lombardia n. 135 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 44, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli consistenti in demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, godono di un’unica riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al sessanta per cento rispetto a quanto dovuto per gli interventi di nuova costruzione. La formula “nonché per quelli di demolizione e ricostruzione” non crea una categoria autonoma distinta dalla ristrutturazione, ma riproduce le definizioni dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Poiché in tale nozione rientrano oggi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diverso sedime, a essi si estende il beneficio. Identico ragionamento vale, in forza dell’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005, per la riduzione del costo di costruzione.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza di permesso di costruire per un intervento edilizio consistente nella demolizione integrale di un edificio industriale e nella costruzione, su diverso sedime, di un nuovo fabbricato a torre con destinazione residenziale. Con atto dell’8 novembre 2023 il Comune ha autorizzato l’intervento determinando gli oneri urbanizzativi e il costo di costruzione in una somma complessiva.
La società ha impugnato il provvedimento nella parte relativa alla quantificazione del contributo di costruzione, dolendosi del mancato riconoscimento delle riduzioni di legge. Il Comune si è costituito resistendo e la causa è giunta alla decisione di merito dopo il rigetto dell’istanza cautelare, motivato esclusivamente in punto di periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ambito applicativo delle riduzioni previste dalla legislazione regionale lombarda. L’art. 44, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, gli oneri di urbanizzazione sono quelli della nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. La norma non distingue tra ristrutturazione semplice e demolizione con ricostruzione: prevede un trattamento uniforme.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. In origine il comma 8 escludeva dal beneficio gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione. La legge regionale n. 7 del 2012 introdusse il comma 10-bis, che riconobbe ai comuni la facoltà di ridurre in misura non inferiore al cinquanta per cento i contributi per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di integrale sostituzione edilizia. La legge regionale n. 31 del 2014 elevò dal cinquanta al sessanta per cento la riduzione per la ristrutturazione non comportante demolizione e ricostruzione. La legge regionale n. 18 del 2019 concentrò la disciplina nel comma 8 e abrogò i commi 10 e 10-bis, unificando la riduzione al sessanta per cento per tutte le ipotesi.
Secondo il Collegio, nonostante la formulazione non felice, la norma non ha inteso creare una nuova categoria di intervento distinta dalla ristrutturazione. Il legislatore regionale ha sempre ricondotto la demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione edilizia, come confermato dal tenore dei previgenti commi 10 e 10-bis. La specificazione contenuta nel comma 8 ha quindi finalità chiarificatrice, estendendo il trattamento più favorevole in precedenza riservato alla sola ristrutturazione semplice.
Poiché l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 include nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diverso sedime, il beneficio deve applicarsi anche a essi. Sarebbe illogico ritenere che la novella del 2019, diretta a introdurre una disciplina uniforme di maggior favore, abbia escluso proprio tali interventi. Non convince la tesi del Comune secondo cui la norma sarebbe chiusa e limitata alle fattispecie espressamente contemplate.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua dell’atto impugnato e dichiarazione del diritto della ricorrente ad applicare le riduzioni e a ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.