Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 2033 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbia riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, è fondato quando risulti dimostrata la condanna pecuniaria, il passaggio in giudicato della pronuncia e il rispetto delle formalità di notifica all’amministrazione debitrice. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Essa decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione di complessivi euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di speso di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

La parte ha domandato anche la vittoria delle spese, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito senza dedurre l’avvenuto pagamento né allegare fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Dalla documentazione emerge che la sentenza del giudice del lavoro dispone una condanna pecuniaria, che essa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice. L’amministrazione, costituendosi, non ha contestato di aver corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi.

Pertanto il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per i due anni scolastici, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme.

È stata altresì accolta la domanda di fissazione della penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che estende la misura alle condanne di natura pecuniaria. L’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, perché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, e comunque non oltre i sessanta giorni assegnati, dovendo poi attivarsi il commissario ad acta. Nel mandato di quest’ultimo è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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