Rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità e spese compensate (Cons. Stato n. 9980 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte appellante rinuncia al gravame, in difetto di accettazione della parte appellata, non produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e va qualificata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello, non essendo più ravvisabile l’interesse a una pronuncia di merito sul rapporto controverso. La rinuncia atipica, priva del consenso della controparte, opera dunque sul piano dell’interesse ad agire e non su quello dell’atto processuale. La compensazione delle spese tra le parti costituite è disposta in presenza di giustificati motivi.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato in primo grado la propria esclusione da un concorso riservato ai dirigenti sanitari, indetto per la copertura di otto posti a tempo pieno e indeterminato di dirigente sanitario chimico. L’esclusione derivava dal mancato possesso del titolo di laurea richiesto dal bando.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 10804/2023, aveva dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse, sul rilievo che la ricorrente era stata nelle more assunta a tempo indeterminato quale dirigente sanitario farmacista, senza pregiudizio economico rispetto alla qualifica ambita. Proposto appello, la parte ha poi formalizzato una dichiarazione di rinuncia, allegando il conferimento di ulteriori incarichi da dirigente farmacista e l’affievolimento dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la natura della dichiarazione depositata dall’appellante. La parte ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso in ragione del mutamento della propria posizione lavorativa. Il Ministero appellato non ha accettato la rinuncia e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato richiama gli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. e rileva che la rinuncia non accettata non può condurre all’estinzione del giudizio secondo lo schema dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione viene pertanto riqualificata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo è lineare: la rinuncia atipica, priva del consenso della controparte, incide sull’interesse sostanziale alla pronuncia, non sull’atto processuale. Venuto meno l’interesse a conseguire il bene della vita, la domanda non è più meritevole di esame nel merito.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Il Collegio non esamina dunque i motivi di gravame, ivi compresa la censura relativa agli effetti dell’eventuale annullamento in sede esecutiva.
Quanto alle spese, la Corte ravvisa giustificati motivi per la compensazione tra le parti costituite, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’evoluzione della posizione dell’appellante.
Nota della Redazione
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