Equilibrio di genere nella commissione e annullamento della chiamata universitaria (TAR Liguria n. 510 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata per professore di prima fascia, la commissione giudicatrice è illegittimamente composta quando i componenti da sorteggiare sono estratti da una rosa di soli candidati di sesso maschile, in violazione delle prescrizioni sull’equilibrio di genere dettate dal regolamento di Ateneo e dal bando. L’oggettiva e motivata impossibilità di rispettare tali regole non può essere invocata quando siano state pretermesse le professoresse ordinarie afferenti al medesimo settore concorsuale, che avrebbero dovuto essere interpellate e, se disponibili, inserite nella lista dei nomi da estrarre. Il vizio assume rilievo caducatorio quando il candidato espliciti le ragioni per cui la sua incidenza ha sviato il giudizio valutativo, non essendovi onere di provare uno specifico pregiudizio ulteriore rispetto alla dimostrazione del nesso tra composizione illegittima e apprezzamento dell’attività scientifica. Ne consegue l’annullamento degli atti della procedura e la sua riedizione a partire dalle operazioni di designazione dell’organo valutatore.
Il Fatto
Una candidata impugna gli atti della procedura selettiva indetta da un’Ateneo per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso un dipartimento di area sociologica. Oggetto del gravame sono il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice, i verbali delle sedute, il decreto di individuazione del candidato selezionato e la successiva proposta di chiamata.
La ricorrente deduce plurimi profili: composizione della commissione mediante sorteggio da una rosa di soli uomini; conflitto di interessi del presidente; dichiarazioni non veritiere del candidato selezionato; illogicità e travisamento nella valutazione comparativa. Con successivo ricorso per motivi aggiunti impugna il decreto di nomina in ruolo del controinteressato. Si costituiscono l’Università e il Ministero, che eccepisce il difetto di legittimazione passiva, e il candidato, che oppone l’inammissibilità del primo motivo per mancata impugnazione del verbale del consiglio di dipartimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione del Ministero e lo estromette dal giudizio: il reclutamento dei professori appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria, dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria ai sensi degli artt. 6-7 legge n. 168/1989 e dell’art. 1, comma 2, legge n. 240/2010. Respinta è invece l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, poiché la delibera del consiglio di dipartimento ha carattere endoprocedimentale e contenuto di proposta, non autonomamente gravabile.
Nel merito, il primo mezzo è fondato e assorbente. L’art. 12, comma 9, del regolamento di Ateneo e l’art. 6, comma 9, del bando impongono che nella rosa dei nominativi da sorteggiare almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità. Nella specie il dipartimento ha inserito nella rosa esclusivamente professori ordinari di genere maschile, disattendendo la richiesta di includere professoresse del settore concorsuale.
Il Collegio esclude che ricorra l’impossibilità oggettiva invocata: le professoresse ordinarie afferenti al settore concorsuale sono state ingiustificate pretermesse, mentre la lex specialis richiede professori inquadrati nel settore concorsuale, essendo l’appartenenza al settore scientifico-disciplinare preferibile ma non esclusiva. La stessa Università, del resto, ha verificato la mancanza interna di titolari di cattedra nel settore concorsuale prima di rivolgersi all’esterno per il membro di scelta diretta. È inoltre emerso che una docente del settore concorsuale era stata contattata e aveva dato la propria disponibilità.
Quanto al nesso tra vizio e valutazione, il Collegio richiama il contrasto giurisprudenziale sulla necessità di provare il pregiudizio concreto, ma osserva che anche nell’ottica più restrittiva la ricorrente ha esplicitato le ragioni dell’incidenza: le è stato attribuito un punteggio inferiore sulle pubblicazioni nonostante un numero assai maggiore di monografie, con un giudizio che ne ha svalutato la produzione più recente, dedicata al lavoro femminile e allo sfruttamento delle migranti. Appare pertanto verosimile che la violazione procedurale si sia riverberata sull’apprezzamento scientifico.
Il Collegio ritiene inconferente l’argomento della mancata ricusazione dei commissari, che presuppone cause di incompatibilità o conflitto e non preclude la tutela giurisdizionale. Respinte le obiezioni del controinteressato sulla sorteggiabilità dei soli titolari del settore scientifico-disciplinare, il ricorso è accolto, con assorbimento delle restanti censure e annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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