Payback dispositivi medici atto vincolato giurisdizione giudice ordinario (TAR Lazio n. 6989 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa costituisce esercizio di attività meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. Tale attività si sostanzia in un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, dal quale sorge un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa, con conseguente titolarità in capo a quest’ultima di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tali atti regionali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcun potere autoritativo idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti statali e regionali con cui, dal 2022, veniva data concreta attuazione al meccanismo del c.d. payback. Il ricorso verteva, in particolare, sul decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e sui successivi provvedimenti della Regione Veneto (decreti n. 172/2022 e n. 101/2023) che, approvando l’elenco delle aziende tenute al ripiano, quantificavano gli importi dovuti da ciascuna. La ricorrente, che aveva ottenuto misure cautelari, censurava la legittimità costituzionale e la compatibilità eurounitaria dell’intero sistema, chiedendone la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, richiamando l’orientamento già espresso dalla Sezione Terza Quater. Ha evidenziato che il comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni un compito meramente attuativo-esecutivo: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende fornitrici e imporre il pagamento della quota, secondo percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti ministeriali. L’attività regionale si risolve in una ricognizione tecnico-contabile dei dati di fatturato e in una riepilogazione degli importi, senza alcun margine di discrezionalità.
Da questa ricostruzione discende la natura del rapporto instaurato tra l’amministrazione e l’impresa: un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, nel quale l’impresa è titolare di un diritto soggettivo a non pagare o a pagare una somma minore, non intermediato dall’esercizio di alcun potere autoritativo. Il provvedimento regionale, pur formalmente definito tale, è espressione di un accertamento tecnico sui presupposti economico-contabili del quantum debeatur, collocandosi «a valle» del potere. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente all’impugnazione dei provvedimenti regionali e delle determinazioni dirigenziali connesse, nonché integralmente inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, con riassunzione possibile dinanzi al giudice ordinario ex art. 11 cod. proc. amm..
Nel merito, per gli atti statali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, escludendo violazioni degli artt. 41 e 23 Cost. e del principio di irretroattività. La Corte ha valorizzato la conoscibilità sin dal 2015 del sistema di tetti e ripiano, l’assenza di margini di utile eccessivamente compressi e la riduzione al 48% degli importi dovuti. Il TAR ha fatto proprio tale orientamento, rigettando le censure di retroattività, di violazione dell’affidamento e di erroneità dei criteri di calcolo, reputando corretta l’utilizzazione del modello CE 2012 per le annualità pregresse e legittimo il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, qualificato come atto amministrativo generale e non regolamentare.
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Nota della Redazione
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