Sospensione dei termini ex d.l. n. 119/2018 e ricorso tardivo in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 29327 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione disposta dall’art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, opera esclusivamente per i termini che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 luglio 2019. Essa non si applica quando il termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. sia già scaduto in epoca anteriore, né quando il termine di decadenza si collochi successivamente al 31 luglio 2019. La sospensione riguarda i termini “che scadono” nell’intervallo indicato, non il dies a quo di decorrenza. Il ricorso notificato oltre il termine applicabile è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La contribuente impugnò l’atto di rettifica con cui l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate aveva accertato la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, il recupero della differenza IVA con interessi e l’irrogazione della sanzione del 30% per dichiarazioni mendaci, in relazione a un acquisto immobiliare rogato il 31 luglio 2013. Oggetto dell’impugnazione erano in particolare le sanzioni, sostenendo la contribuente che, per effetto della disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il cespite non potesse più qualificarsi “di lusso”, trattandosi di immobile in categoria catastale A/7.

Il primo giudice respinse il ricorso e la pronuncia fu confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Secondo la sentenza d’appello, nella superficie massima utile per l’agevolazione andavano ricomprese anche le aree che l’appellante riteneva di escludere, con superamento del limite di 240 mq, e la successiva modifica normativa non incideva sulla responsabilità per mendace dichiarazione, valutata secondo l’ordinamento vigente al momento dell’acquisto. La contribuente ricorse per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resistette eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, che assume la tardività del ricorso. La sentenza impugnata risulta depositata in segreteria il 20/5/2019 e non notificata alla ricorrente; il ricorso è stato inviato per notifica l’11/5/2020.

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione. Non essendo intervenuta notificazione della pronuncia, il termine applicabile è quello semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ., con scadenza lunedì 23/12/2019, tenuto conto della sospensione feriale e della proroga ex art. 155, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Il termine di decadenza risulta dunque successivo alla data finale considerata dal d.l. n. 119/2018.

La tesi della ricorrente, che invoca la sospensione di nove mesi, non persuade. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 riguarda i termini di impugnazione che scadono tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019. Nel caso concreto il termine è scaduto il 23 dicembre 2019, oltre tale limite. Irrilevante è anche il versamento eseguito dalla contribuente nell’ottobre 2016, anteriore alla stessa entrata in vigore del decreto.

Il richiamo all’ordinanza n. 28398 del 2021 è giudicato non pertinente, poiché in quel caso la pronuncia impugnata era pubblicata il 1° giugno 2018 e il termine semestrale, con il periodo feriale, scadeva il 2 gennaio 2019, quindi prima del 31 luglio 2019. La Corte esclude inoltre che la sospensione riguardi il termine di decorrenza, poiché la norma si riferisce ai termini “che scadono” nell’intervallo indicato.

Non trovano infine applicazione le ulteriori sospensioni previste dagli artt. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020 e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020: alla loro entrata in vigore il termine di decadenza era già scaduto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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