Sospensione valutazione avanzamento militare va verificata anche alla ripresa della procedura (Cons. Stato n. 4008 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alla ripresa di una procedura di avanzamento militare precedentemente sospesa, la commissione non è vincolata alla mera presa d’atto del venir meno della causa sospensiva, ma deve accertare nuovamente, nell’attualità, la sussistenza delle condizioni per esprimere il giudizio prognostico. A tal fine permane applicabile l’art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, ove emergano circostanze eccezionali — quali la pendenza di un procedimento penale attinente al rapporto di servizio — che, secondo una valutazione di ragionevole prudenza, impediscano l’immediata formulazione del giudizio. La retrodatazione degli effetti prevista dall’art. 12, comma 6 opera sull’eventuale promozione, non sul perimetro conoscitivo della commissione. Il giudizio di avanzamento ha natura unitaria e non può essere frazionato in sottoperiodi. La motivazione della sospensione discrezionale non richiede un’analitica anticipazione delle ricadute della vicenda penale.

Il Fatto

L’appellante, militare della Guardia di finanza, conseguiva nel 2012 un primo giudizio di non idoneità all’avanzamento, non impugnato. Nel 2013 la commissione permanente sospendeva la valutazione per l’annualità 2012 in ragione di un procedimento penale per delitto non colposo, poi definito con assoluzione divenuta irrevocabile nel 2019. Un ulteriore procedimento per lesione personale si chiudeva con remissione di querela nel 2023, con archiviazione del correlato procedimento disciplinare.

Riattivata la procedura, la commissione rilevava la pendenza di una nuova indagine, per il reato di collusione con estranei per frodare la Finanza, e con provvedimento del 21 marzo 2024 sospendeva nuovamente la valutazione ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 1995. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; l’interessato appellava deducendo che la sospensione discrezionale opererebbe solo all’apertura ordinaria della procedura e non alla ripresa, con conseguente diritto alla valutazione per i sottoperiodi liberi da impedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul piano testuale, l’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 199 del 1995 ancora il giudizio alla documentazione personale del militare senza limitarlo al periodo di riferimento; l’art. 12, comma 1-bis abilita la sospensione ogniqualvolta la commissione ritenga «eccezionalmente» di non poter addivenire alla pronuncia. Nessuna disposizione circoscrive il potere alla sola prima valutazione.

La sospensione precedente, osserva la Sezione, non congela un diritto alla promozione, ma diffonde i propri effetti sull’intera procedura: alla ripresa la commissione deve verificare in concreto le condizioni del giudizio. L’art. 12, comma 6 — che prevede la valutazione o nuova valutazione al venir meno della causa — conferma la necessità di un nuovo giudizio di idoneità; la retrodatazione incide sugli effetti dell’eventuale promozione, non sull’ampiezza della cognizione.

Sul piano fattuale, il presupposto dell’appellante non regge: tra il 2019 e il 2023 non vi fu alcuna finestra libera, poiché alla causa sospensiva obbligatoria si sovrappose senza soluzione di continuità un ulteriore procedimento penale, concluso solo nel 2023. Alla riattivazione era già in corso l’indagine per la collusione, circostanza apprezzabile in via discrezionale.

La Corte ribadisce la natura unitaria, prognostica e ad alta discrezionalità tecnica del giudizio di avanzamento, non parcellizzabile in autonome valutazioni riferite a distinti intervalli temporali (richiamati Cons. Stato, sez. II, n. 7518 del 2023 e n. 6562 del 2025). Quanto alla motivazione, il provvedimento è intelligibile e adeguato: la gravità astratta del reato attinge al rapporto di servizio e giustifica una valutazione di prudenza, sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento. Gli sviluppi successivi, non definitivi, corroborano ex post la ragionevolezza della sospensione. Appello respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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