Sospensione della vendita fallimentare ex art. 108 L.F.: sindacato di legittimità e censure nuove (Cass. civ. Sez. 1 n. 951 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza di un <<prezzo vile>> tale da giustificare la sospensione della vendita fallimentare ai sensi dell’art. 108 L.F. si risolve in un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua. La circostanza che il bene sia stato aggiudicato all’esito di una pluralità di esperimenti d’asta e che la sproporzione rispetto al prezzo di stima dipenda dalle condizioni di mercato costituisce un elemento fattuale idoneo a escludere la configurabilità del prezzo vile. È, altresì, inammissibile la censura concernente l’inadeguatezza della pubblicità degli esperimenti di vendita qualora la relativa questione non sia stata proposta con l’istanza di sospensione, integrando un’eccezione nuova sollevata per la prima volta in sede di reclamo.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, con decreto del 2022, ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, un imprenditore individuale dichiarato fallito, avverso il decreto con cui il Giudice Delegato aveva respinto la sua istanza di sospensione della vendita di un immobile sociale, formulata ex art. 108 L.F.

Avverso tale decreto, il fallito ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Hanno resistito con controricorso sia la curatela del fallimento sia l’aggiudicatario del cespite.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il fallito lamentava la violazione dell’art. 108 L.F., sostenendo che il decreto impugnato avesse erroneamente ritenuto che l’esito di una procedura competitiva fosse di per sé idoneo a giustificare il drastico deprezzamento del bene rispetto alla stima del perito. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la “giustizia del prezzo”, determinando una sorta di abrogazione di fatto della norma.

La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto volto a censurare una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito. Il Tribunale, infatti, non si era limitato a constatare il risultato della gara, ma aveva espressamente ricondotto la sproporzione tra prezzo di stima e prezzo di vendita alle “condizioni di mercato”, circostanza che aveva reso necessari ben otto tentativi d’asta. Tale accertamento, in quanto basato su elementi fattuali specifici, non è sindacabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo, il ricorrente aveva dedotto la nullità del decreto per omessa pronuncia (ex art. 112 cod. proc. civ.) sulla questione della inadeguatezza della pubblicità degli esperimenti di vendita, questione che il Collegio avrebbe erroneamente considerato nuova. La Corte ha ritenuto il motivo infondato e inammissibile, rilevando che il giudice di merito, pur con una formula ambigua, aveva comunque rigettato la censura nel merito, ritenendola tardiva in quanto non prospettata in seno all’istanza ex art. 108 L.F. Tale questione, pertanto, non era mai entrata a far parte del thema decidendum e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di reclamo.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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