L’insinuazione al passivo interrompe la prescrizione anche per il debitore tornato in bonis (Cass. civ. Sez. 5 n. 949 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di insinuazione al passivo del fallimento determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura. Gli errori materiali commessi dal ricorrente nell’indicazione del provvedimento impugnato non rendono l’atto inammissibile quando l’oggetto dell’impugnazione sia comunque individuabile e la controparte sia stata posta in grado di percepire chiaramente l’errore.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento notificata nel 2017, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento risalente al 2005, relativa a un credito erariale per imposta di registro. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. In sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva invece accolto l’impugnazione, ritenendo il credito prescritto per decorso del termine decennale tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2946 c.c. per l’erronea applicazione di un termine prescrizionale e l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’effetto interruttivo e sospensivo derivante dalla domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata dall’Ente nel 2005.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente per l’errata indicazione del numero della sentenza impugnata. Pur sussistendo errori materiali reiterati nell’intero atto, gli stessi non hanno reso l’indicazione del provvedimento impugnato del tutto incerta: l’Agenzia aveva riportato il contenuto decisorio e indicato l’esatta cartella di riferimento. La contribuente, parte dei precedenti gradi di giudizio, è stata posta in grado di percepire chiaramente gli errori, che non le hanno impedito di individuare la decisione effettivamente gravata.
Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la censura muoveva dal presupposto che il giudice d’appello avesse applicato la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., laddove la sentenza impugnata aveva invece espressamente applicato il termine decennale ex art. 2946 c.c., avendo accertato il decorso di oltre dieci anni tra i due atti notificati. La Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse la dirimente ratio decidendi della pronuncia.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce (Cass. 16415/2023 e Cass. 5428/2019), secondo cui la domanda di insinuazione al passivo determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che si protraggono dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale. Tale effetto può essere fatto valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della procedura.
Nel caso di specie, la procedura fallimentare si era conclusa il 20/11/2012 con la revoca del fallimento della contribuente; da quella data al 19/10/2017, data di notifica dell’intimazione, non era decorso alcun termine prescrizionale. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il rinnovato esame sull’eccezione di prescrizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.