Servitù coattiva e litisconsorzio necessario dei comproprietari (Cass. civ. Sez. II n. 8312 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell’art. 1051 cod. civ., deve essere proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, ovvero di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente. La funzione del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso si realizza, infatti, solo con la costituzione della servitù nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza inutiliter data. Non è possibile applicare in via analogica l’art. 1059, secondo comma, cod. civ. per sanare il contraddittorio non integro. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado né da quello di appello, integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado: essa non è sanata dall’art. 161 cod. proc. civ. e impone la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

I proprietari di un immobile convennero in giudizio i confinanti chiedendo l’allargamento di una servitù di passaggio esistente, per renderla percorribile con modesti mezzi meccanici, e l’accertamento del confine tra le proprietà. Nel corso del giudizio si verificarono successioni mortis causa tra le parti. Il Tribunale, accertato il difetto di legittimazione di alcuni convenuti e integrato il contraddittorio verso un’ulteriore contumace, rigettò le domande.

La Corte d’appello, in riforma, accertò il confine secondo le indicazioni del consulente tecnico e, con sentenza definitiva, stabilì la costituzione di una servitù coattiva sui fondi degli appellati, condannandoli alla rifusione delle spese. I soccombenti ricorsero per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 100, 101 e 102 cod. proc. civ.: la particella su cui era stata costituita la servitù era in comproprietà del convenuto e della moglie, sicché quest’ultima avrebbe dovuto essere citata sin dall’origine. Il motivo è fondato e assorbe gli altri.

La Corte richiama la giurisprudenza costante: l’azione costitutiva di servitù coattiva va proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari dell’unico fondo, poiché la tutela del fondo intercluso si realizza solo con la servitù nella sua interezza. In caso di contraddittorio non integro non è ammessa l’applicazione analogica dell’art. 1059, secondo comma, cod. civ., che serve solo a evitare l’inutilità della pronuncia.

Gli attori, cui incombeva l’onere di individuare i legittimati passivi, avrebbero dovuto citare anche la comproprietaria della particella. La mancata evocazione di un litisconsorte necessario era emersa in sede di consulenza tecnica, ma è sfuggita al Tribunale e non è stata rilevata dalla Corte d’appello. La comproprietaria prese parte solo al giudizio d’appello, quale erede, e vi rimase contumace, restando del tutto estranea al primo grado.

La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il vizio, dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. Trattandosi di nullità rilevabile in ogni stato e grado, non opera la regola dell’art. 161 cod. proc. civ. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa al Tribunale in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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