Diploma di maturità è titolo di accesso alla classe B32 (TAR Sicilia n. 1707 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per i percorsi di specializzazione sul sostegno didattico banditi prima dell’anno scolastico 2024/2025, l’art. 5, comma 2, del d.m. n. 92 del 2019 richiama, con norma transitoria, i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Tale normativa va individuata nel d.P.R. n. 19 del 2016, che definisce i titoli di accesso per ciascuna classe di concorso nelle tabelle A e B. Per la classe di concorso B32 la tabella B richiede “qualsiasi diploma di maturità”, sicché il diploma di maturità classica o scientifica costituisce titolo idoneo all’ammissione. È illegittima l’esclusione disposta dall’amministrazione universitaria sul presupposto contrario, non potendosi attribuire alla nota ministeriale efficacia derogatoria rispetto alla fonte regolamentare.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, scuola secondaria di II grado, presso l’Università “Kore” di Enna, per la classe di concorso B32 “Esercitazioni di pratica professionale”.
L’Università, in autotutela, ne ha disposto l’esclusione con nota del 29 settembre 2023, ritenendo che la maturità classica o scientifica non costituisse titolo idoneo per quella classe di concorso. La ricorrente ha impugnato la nota, la graduatoria definitiva e, ove occorra, il decreto rettorale nella parte in cui richiama i requisiti dell’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 16 del 17 gennaio 2024 e disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, poi eseguita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato le proprie precedenti pronunce, non appellate, con le quali si era già espresso in senso favorevole su analoghi ricorsi proposti nei confronti della medesima Università. La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione della normativa richiamata dalla norma transitoria contenuta nel bando.
Il Giudice ha osservato che l’art. 5, comma 2, del d.m. n. 92 del 2019 stabilisce che, per i posti di insegnante tecnico-pratico e per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi prima dell’anno scolastico 2024/2025, restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Tale normativa è stata individuata nel d.P.R. n. 19 del 2016, che definisce i titoli di accesso ai percorsi abilitanti, per ciascuna classe di concorso, nelle tabelle A e B. Il Collegio ha ritenuto che la tabella B, per la classe B32, preveda quale titolo di accesso “qualsiasi diploma di maturità”.
Da qui la conclusione che il diploma di maturità posseduto dalla ricorrente costituisce titolo idoneo all’ammissione e che l’esclusione disposta dall’Università è illegittima. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e annullato, nei limiti dell’interesse, i provvedimenti impugnati, condannando l’Università al pagamento delle spese di giudizio e compensandole con i controinteressati.
Nota della Redazione
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