Silenzio-inadempimento escluso dalla nota dell’ufficio legale interno dell’ASP (TAR Calabria n. 1308 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio-inadempimento, il presupposto dell’inerzia dell’amministrazione non sussiste quando questa abbia riscontrato l’istanza del privato con una nota del proprio ufficio legale interno, idonea ad assolvere l’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale nota non può essere qualificata come mera corrispondenza tra avvocati, poiché non proviene da un difensore di fiducia ma da un organo dell’amministrazione. L’emanazione di un provvedimento o di un comportamento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse, se anteriore alla proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Trattandosi di condizione dell’azione, l’interesse deve persistere fino al momento della decisione. Il privato che intenda contestare la posizione espressa dall’amministrazione deve impugnarla nelle sedi proprie.

Il Fatto

La ricorrente, cessionaria di un credito di una struttura sanitaria accreditata, aveva sollecitato all’ASP competente l’esecuzione di un decreto commissariale che demandava alle aziende sanitarie di dare piena attuazione a un accordo transattivo, previa verifica delle spettanze. L’istanza, notificata nel luglio 2023 ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, non era stata evasa entro il termine di trenta giorni.

La società ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’ASP si è costituita eccependo l’inammissibilità, richiamando un precedente giudizio civile instaurato dalla stessa società e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione, non seguito da riassunzione, e assumendo di aver già riscontrato le istanze con due note del proprio ufficio legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 2037 del 2021, reso sulla medesima vicenda transattiva. In quella sede si è affermato che l’istanza di definizione dell’atto di transazione non incide su un diritto di credito ancora non venuto in essere, ma sull’interesse all’osservanza dell’iter procedimentale funzionale all’esito transattivo. L’attività preventiva assegnata alle aziende sanitarie è pertanto attività amministrativa, soggetta ai principi pubblicistici e alle previsioni in materia di termine del procedimento e di silenzio.

Superato il profilo giurisdizionale, il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile sotto il diverso profilo della carenza di interesse. L’amministrazione ha riscontrato le istanze con le note dell’ufficio legale del 14 ottobre 2022 e del 17 luglio 2023, con le quali ha eccepito la mancanza di legittimazione della ricorrente, per non essersi perfezionato alcun valido trasferimento di credito a seguito della opposizione alla cessione.

Il Collegio richiama il principio per cui, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., presupposto del silenzio-inadempimento è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia. L’adozione di un provvedimento o di un comportamento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse — se anteriore alla proposizione del ricorso — ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza, se intervenuto nelle more del giudizio (Cons. Stato, Sez. III, n. 2660 del 2018).

Non convince l’argomento della ricorrente secondo cui le note sarebbero mera corrispondenza tra avvocati. Esse, provenendo dall’ufficio legale interno dell’ASP e non da un difensore di fiducia, sono idonee ad assolvere l’obbligo di provvedere. Il silenzio-inadempimento non sussiste, ferma restando per la società la possibilità di contestare le note nelle sedi proprie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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