Parco naturale regionale e arredi esterni: il giudicato vincola il nuovo diniego (TAR Puglia n. 173 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere dell’Ente di gestione del parco naturale regionale e la diffida del SUAP che riproducono un divieto già annullato con sentenza passata in giudicato sono illegittimi, perché pongono nel nulla l’accertamento contenuto nel giudicato e ledono l’affidamento del destinatario. Il giudicato formatosi sull’illegittimità di un divieto di posa di arredi esterni vincola l’amministrazione anche quando la successiva determinazione si fondi su un diverso titolo edilizio. Resta fermo, per converso, che nelle aree ricadenti in zona di inedificabilità assoluta per la compresenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici e di tutela del parco non sono assentibili né la creazione ex novo di strutture, sia pure precarie, né la modifica della destinazione d’uso, né gli interventi sul verde ricadente in area boscata.
Il Fatto
Una società gestisce, in forza di contratto di affitto, un locale commerciale ad uso bar-ristoro con le aree di pertinenza, site in una località costiera. La proprietà è di altra società, che ha presentato una CILA per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato e delle pertinenze, comprensiva della posa di arredi esterni.
L’Ente Parco ha reso parere contrario ex art. 9 della L.R. n. 30/2006. Il Comune ha poi annullato in autotutela due CILA e ha diffidato la società dall’utilizzare l’area esterna. Le società hanno impugnato tali atti davanti al TAR, chiedendo anche l’accertamento del diritto a esercitare la somministrazione sulle aree pertinenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità: l’impugnazione del parere negativo rende evidente l’interesse, poiché gli atti successivi sono largamente presupponenti e ne seguirebbero la sorte.
È invece infondato il motivo sull’inosservanza del termine di sessanta giorni per il rilascio del parere. L’Ente ha riscontrato la nota di invio della CILA, ha chiesto chiarimenti e ha emesso un preavviso di diniego; non vi è stata alcuna inerzia, sicché va esclusa la formazione del silenzio-accoglimento.
Nel merito, il Collegio non può prescindere dal dictum della precedente sentenza n. 1167/2022, passata in giudicato, che ha annullato il divieto di posa di arredi e la diffida all’utilizzo dell’area esterna. In quella sede si è escluso che la semplice sistemazione di strutture ombreggianti ed elementi di arredo precarie, smontabili e riconducibili all’interno del bar integrasse una trasformazione stabile dei luoghi in contrasto con la destinazione agricola.
Su questa base il parere negativo e la nota SUAP del 17.4.2023, nella parte in cui escludono la posa di arredi, sono illegittimi perché riproduttivi di un divieto già stigmatizzato con pronuncia definitiva. L’accoglimento è limitato a tale profilo.
Quanto agli annullamenti delle CILA, il Collegio rileva che l’unico titolo legittimante la destinazione commerciale è l’autorizzazione del 1988, che opera però solo per il casotto e non per le aree esterne. L’area è inoltre gravata da molteplici vincoli: zona agricola E1, zona di interesse paesistico ambientale, vincolo paesaggistico ex art. 136 e art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, vincolo idrogeologico, area boscata e ZSC. Ne deriva un regime di inedificabilità assoluta: la manutenzione straordinaria ex art. 4, comma 4, della L.R. n. 30/2006 non consente la creazione di strutture prima inesistenti, e la manutenzione del verde è preclusa dall’art. 9, comma 2, lett. c).
Infine, il richiamo improprio alla disciplina dell’autotutela per un atto privato costituisce mera irregolarità: la nota è chiara nel vietare lo svolgimento dell’attività e va qualificata come diffida legittima. Il ricorso è quindi accolto in parte, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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