Sostituzione del commissario ad acta inerte e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Emilia-Romagna n. 459 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta, il giudice dispone la sostituzione del commissario nominando un organo terzo, il Prefetto, quale ausiliario del giudice, con termine per l’esecuzione del giudicato a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va riconosciuta, su richiesta di parte, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La sua quantificazione negli interessi legali risponde al criterio preferenziale fissato dalla norma e non può considerarsi manifestamente iniqua. Il giudice può inoltre trasmettere gli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per i profili di danno erariale e di responsabilità penale.
Il Fatto
Un insegnante ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la c.d. carta docente e a rifondere le spese. Il giudizio di ottemperanza davanti al TAR aveva ordinato l’esecuzione entro un termine e, in caso di inutile decorso, aveva nominato un commissario ad acta.
Nessun adempimento è intervenuto, né da parte dell’amministrazione né del commissario. Il ricorrente ha quindi presentato reclamo ex art. 114 c.p.a., chiedendo la sostituzione del commissario con il Prefetto, la condanna alla penalità di mora di cento euro al giorno, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva una duplice violazione del giudicato, civile e amministrativo. L’amministrazione è rimasta inerte anche dopo la notificazione della sentenza di ottemperanza e la richiesta stragiudiziale di attivazione del commissario. Tale inerzia giustifica l’intervento del giudice dell’ottemperanza in funzione sostitutiva.
Il TAR accoglie l’istanza di sostituzione del commissario e nomina il Prefetto di Parma, o suo delegato, quale ausiliario del giudice. L’organo deve compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. L’esecuzione riguarda il capitale per la carta docente, le spese dei due precedenti giudizi e la verifica del pagamento delle spese della fase di reclamo.
Sulla penalità di mora, il collegio richiama il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La norma prevede un criterio preferenziale per le somme di denaro: la penalità, stabilita su richiesta di parte, non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. Il TAR accoglie dunque la domanda, ma con struttura diversa dal quantum richiesto: condanna al pagamento degli interessi legali su quanto ancora dovuto.
Il dies a quo è individuato nel giorno di notificazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure dell’esecuzione sostitutiva del commissario. Il collegio dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Corte dei conti, per il danno erariale connesso anche al cumulo delle spese, e alla Procura della Repubblica di Roma per la responsabilità penale. Il Ministero inerte è condannato alle spese della terza fase, liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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