Ordine di esibizione del giudice civile non eseguibile davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato n. 8900 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto dell’autorità di vigilanza di dare esecuzione all’ordine di esibizione impartito dal giudice civile non integra un diniego di accesso agli atti e non è impugnabile, in quella veste, davanti al giudice amministrativo. La domanda che tenda all’adempimento di una statuizione istruttoria del giudice ordinario è qualificabile come azione di ottemperanza, ma difetta del presupposto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che riserva l’ottemperanza ai soli provvedimenti del giudice ordinario aventi carattere decisorio e passati in giudicato. L’ordinanza ex art. 210 cod. proc. civ. ha mera valenza istruttoria, resta interna al giudizio di primo grado e in quella sede può essere modificata o revocata. La parte conserva i rimedi endoprocessuali civili, dall’argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. alla richiesta di ispezione ex art. 118 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore privo di deleghe di un istituto di credito, era stato convenuto in un giudizio di responsabilità davanti al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, e aveva chiamato in causa la società di revisione per essere garantito dall’eventuale soccombenza. In quel processo il giudice civile, accogliendo un’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., aveva ordinato alla Consob di esibire l’atto di accertamento e il relativo fascicolo posti a base di una delibera sanzionatoria adottata nei confronti della società di revisione. L’ordine era stato ribadito con una seconda ordinanza e un nuovo termine.
La Consob aveva negato l’esibizione, invocando il segreto d’ufficio in materia di revisione legale e l’assenza di deroghe per i procedimenti civili. Il ricorrente aveva impugnato la nota davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per l’impossibilità di assimilare all’istanza di accesso la mera notifica dell’ordinanza istruttoria. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide l’esito di inammissibilità raggiunto dal giudice di primo grado, ma su una base argomentativa più ampia. Non risulta presentata alcuna domanda formale di accesso, con la specificazione dell’interesse concreto e attuale alla conoscenza della documentazione riservata. La mera notifica dell’ordinanza del giudice civile non equivale a un’istanza di accesso e non attiva il relativo procedimento.
Il Consiglio di Stato verifica poi la possibile riqualificazione della domanda in termini di esecuzione dell’ordine del giudice civile. L’operazione è ammessa: il potere di qualificazione dell’azione spetta al giudice, che può esercitarlo anche d’ufficio in forza dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. e del principio iura novit curia codificato dall’art. 113 cod. proc. civ.. Gli elementi sostanziali della domanda depongono per l’accertamento dell’obbligo di adempiere alla statuizione istruttoria.
Anche su questa via, però, l’azione non supera il vaglio di ammissibilità. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza solo per i provvedimenti del giudice ordinario aventi carattere decisorio e passati in giudicato. L’ordinanza di esibizione ha invece mera valenza istruttoria, è interna al processo di primo grado e può essere modificata o revocata in quella sede. Manca dunque il presupposto dell’azione.
La conclusione assorbe tutti i motivi di appello, salvo quello sulle spese. La condanna alle spese disposta in primo grado esprime la discrezionalità del giudice e può essere modificata in appello solo se muta la decisione principale; non è sindacabile salvo manifesta abnormità, esclusa nel caso concreto. Il Collegio richiama il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, e la costante giurisprudenza sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’inadempienza a un ordine istruttorio del giudice civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 118 c.p.c. – Ordine d'ispezione di persone e di cose
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo