Opere statali e pareri con prescrizioni: nessuna contraddittorietà degli enti (TAR Marche n. 358 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di approvazione di opere pubbliche di interesse statale disciplinate dal d.P.R. n. 383/1994, l’espressione di un parere favorevole con prescrizioni da parte del Comune e della Regione non integra contraddittorietà dell’azione amministrativa, costituendo manifestazione di assenso condizionato all’adempimento delle prescrizioni imposte. L’accertamento di conformità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, effettuato dalla Regione ai sensi dell’art. 10 della L.R. Marche n. 17/2015, rende non vincolanti le previsioni del PTC, del PPAR e degli altri atti di pianificazione sovraordinati. Le interferenze con infrastrutture e la tutela paesaggistica e archeologica sono adeguatamente valutate quando il provvedimento di approvazione dà atto delle determinazioni delle amministrazioni competenti. La mancata accoglienza di una soluzione progettuale alternativa non integra eccesso di potere ove la scelta risulti motivata dall’esito dell’istruttoria.

Il Fatto

Alcuni proprietari di aree interessate dalla realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Pesaro sud hanno impugnato il decreto con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato il progetto definitivo dell’opera e apposto il vincolo preordinato all’esproprio, unitamente agli atti presupposti della conferenza di servizi e alle delibere comunali e regionali di espressione del parere.

I ricorrenti hanno dedotto di avere acquisito conoscenza degli atti solo a seguito di accesso, e di subire un pregiudizio rilevante per l’interclusione delle abitazioni e l’esproprio delle aree. Hanno lamentato carenze istruttorie, mancata considerazione delle prescrizioni degli enti, violazione della disciplina sul PTC e della L.R. n. 34/1992, sproporzione dell’intervento e contraddittorietà dei pareri espressi da Comune e Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di tardività e inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, definendo la controversia nel merito in ragione dell’infondatezza delle censure.

Quanto alle interferenze con il metanodotto, il TAR ha rilevato che il decreto di approvazione dà espressamente atto dell’acquisizione della nota con cui il gestore della rete ha confermato le interferenze e trasmesso la progettazione definitiva per la loro risoluzione, unitamente al cronoprogramma dei lavori di competenza. La doglianza risulta pertanto smentita dalla stessa istruttoria richiamata nel provvedimento.

Sul fronte urbanistico, il Tribunale ha osservato che il decreto richiama la delibera consiliare comunale di parere favorevole con indicazione degli elaborati da integrare per il recepimento della variante, e la delibera regionale di parere favorevole con prescrizioni. Da qui la conclusione che l’espressione di pareri favorevoli condizionati non integra alcuna contraddittorietà, ma costituisce assenso subordinato all’adempimento delle prescrizioni.

In tema di pianificazione sovraordinata, il Collegio ha escluso l’applicabilità della L.R. n. 34/1992, trattandosi di opera di interesse statale approvata ai sensi del d.P.R. n. 383/1994. Trova invece applicazione l’art. 10 della L.R. n. 17/2015, secondo cui le previsioni del PTC, del PPAR e degli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati non hanno valore vincolante nell’ambito degli accordi e delle intese stipulati ai sensi della normativa statale.

Quanto alla modifica progettuale proposta dai ricorrenti, il TAR ha rilevato che essa ripropone la soluzione originariamente elaborata dalla società proponente, non accolta in ragione delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza in fase di VIA, che aveva promosso la variazione poi approvata. La scelta dell’amministrazione risulta quindi motivata dall’esito dell’istruttoria ambientale. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese in considerazione delle circostanze di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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