Sostituzione del liquidatore di cooperativa: obbligo di cancellazione e difetto di motivazione (C.G.A.R.S. n. 534 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2495 c.c., approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; i soci possono impugnare il bilancio nel termine di novanta giorni ex art. 2492, terzo comma, c.c., e la cancellazione è iscritta dal conservatore solo se non riceve notizia di reclami. Il potere regionale di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-octiesdecies c.c. e della normativa regionale di vigilanza sulle cooperative richiede una motivazione adeguata sull’interesse pubblico tutelato e sulla ratio dell’ispezione. Non integra motivazione sufficiente l’addebito di ritardi smentiti da giustificazioni documentate, né l’opposizione a un bilancio finale che gli ispettori non hanno visionato. La sospensione della cancellazione richiesta dall’amministrazione, ultimo adempimento dell’iter liquidatorio, è contraddittoria rispetto alla pretesa inefficienza del liquidatore.
Il Fatto
Una cooperativa sociale approvava all’unanimità il bilancio finale di liquidazione e chiedeva la cancellazione dal registro delle imprese. L’Assessorato regionale alle Attività Produttive, all’esito di un’ispezione, ne disponeva la sostituzione del liquidatore ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies c.c., nominandone uno nuovo.
Il TAR Sicilia respingeva il ricorso della cooperativa in forma semplificata. La società appellava al C.G.A.R.S., censurando la ricostruzione dei presunti ritardi, il difetto di motivazione sul parere negativo della Commissione Regionale Cooperazione e la mancata valutazione dell’omessa produzione documentale ordinata in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello fondato. Sul piano preliminare, l’intervento ad opponendum del socio è qualificato come adesivo dipendente e irrilevante ai fini della decisione: il primo giudice lo ha merely dato atto senza trarne argomenti, e la documentazione allegata riguarda un diverso rapporto tra socio e cooperativa. Nessun vizio sostanziale deriva quindi dall’omessa declaratoria di inammissibilità.
Nel merito, il fulcro è la carenza di motivazione del provvedimento di sostituzione, sia quanto all’interesse tutelato sia quanto alla ratio della vigilanza. La Corte ricostruisce l’art. 2495 c.c.: la richiesta di cancellazione costituisce adempimento dovuto dopo l’approvazione del bilancio finale, mentre la formalizzazione avviene solo decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per i reclami. Il liquidatore ha dunque correttamente operato.
I presunti ritardi non reggono. La prima visita cadeva mentre il liquidatore era fuori sede e assente per gravi motivi di salute; il secondo incontro saltava per positività al covid19 e isolamento domiciliare; il terzo rinvio era deciso dagli stessi ispettori. L’addebito di volontarietà del ritardo e di turbativa risulta frutto di mera supposizione. Nessuna norma impone la sospensione della liquidazione durante l’ispezione.
Quanto al referto ispettivo del 1° febbraio 2022, richiamato per relationem, gli ispettori formalizzavano un’opposizione al bilancio senza averlo visionato. Infine, il parere della Commissione Regionale Cooperazione non è stato prodotto nonostante l’ordinanza istruttoria, e la sentenza non spiega perché sarebbe divenuto superfluo.
Accolto l’appello, il ricorso di primo grado è accolto e gli atti annullati. Con il venir meno della nomina regionale, cessano anche le ragioni della sospensione della cancellazione richiesta dalla Regione. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2492 c.c. – Bilancio finale di liquidazione
- Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società
- Art. 2545-octies c.c. – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente