Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel silenzio dell’amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 518 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il silenzio dell’amministrazione, ritualmente evocata, sulla mancata esecuzione del titolo giudiziale consente di ritenere provata, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., la dedotta inottemperanza. Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, l’inadempimento dell’autorità intimata e la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi per l’esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare completa esecuzione al giudicato, comprensivo degli interessi liquidati, detratto quanto già pagato. Il commissario ad acta è organo del giudice dell’ottemperanza e le sue determinazioni sono adottate esclusivamente in funzione esecutiva; egli provvede all’allocazione in bilancio della somma, anche in mancanza di stanziamento, e al reperimento materiale delle risorse, non costituendo l’esaurimento dei fondi né la carenza di cassa legittima causa di impedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1794/2023, pubblicata il 6 settembre 2023 e munita di formula esecutiva. Il titolo è stato notificato al Ministero della Salute presso il domicilio reale il 28 dicembre 2023, ed è divenuto definitivo secondo attestazione del 14 dicembre 2023 depositata in giudizio.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, e perdurando l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza addurre alcuna giustificazione sull’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina innanzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. Dagli atti di causa risulta che, nonostante la rituale notificazione della sentenza, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione e che il titolo è passato in giudicato, come da attestazione depositata.
Di fronte al silenzio dell’amministrazione, il Tribunale ritiene provato l’assunto del ricorrente in forza dell’art. 64, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di trarre argomento dall’inerzia della parte non costituita o non contestante. La mancata allegazione di alcuna ragione giustificativa rafforza la conclusione sull’inottemperanza.
Accertati il passaggio in giudicato, l’inadempimento e la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi per l’esecuzione, la domanda è fondata e va accolta. Il Ministero è pertanto dichiarato obbligato a dare completa esecuzione alla sentenza, ivi compresi gli interessi liquidati nella decisione del giudice ordinario, detratti i pagamenti già effettuati.
Tenuto conto dell’entità del debito, l’amministrazione ha termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per l’ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, con facoltà di delega ad altro dirigente della stessa Direzione, con spese a carico dell’amministrazione.
Il Collegio precisa la natura dell’organo commissariale: esso è organo del giudice dell’ottemperanza, le sue determinazioni valgono solo in funzione esecutiva e le eventuali inerzie possono rilevare sul piano della responsabilità erariale. Il commissario deve curare allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle somme, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano opporsi al giudicato. Poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, il compenso si intende compreso in quello già percepito. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.