Concorso dirigente scolastico: legittime le soglie regionali di ammissione alla prova scritta (TAR Lazio n. 13153 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione del bando di concorso che ammette alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, non configurandosi alcuna contraddizione con la soglia di attivazione della preselezione fissata in quattro volte i posti, attenendo le due previsioni a finalità differenti. La determinazione delle soglie di accesso alle prove successive rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La diversificazione delle soglie su base regionale non viola il principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. Il ricorso collettivo avverso una graduatoria concorsuale è inammissibile quando i ricorrenti versano in posizione di conflitto di interessi, avendo ciascuno interesse all’esclusione degli altri.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipavano al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 2788/2023, conseguendo nella prova preselettiva un punteggio insufficiente ai fini dell’ammissione alla prova scritta nella Regione Sicilia, ove la soglia si era attestata a 39 punti. Gli interessati impugnavano la graduatoria di ammissione e la lex specialis nella parte in cui limitava a tre volte i posti il contingente degli ammessi, deducendo la contraddittorietà con la soglia di attivazione della preselettiva (quattro volte i posti), l’illegittimità dell’articolazione regionale della procedura e l’irragionevolezza di una soglia differenziata sul territorio. Con motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alle successive graduatorie di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di identità di situazioni sostanziali e processuali, richiamando l’orientamento secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di posizioni omogenee. Nel caso di specie, ciascun ricorrente aveva interesse all’esclusione degli altri in vista della competizione concorsuale, con conseguente conflitto di interessi che impediva la trattazione congiunta.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto le censure infondate. La previsione di due distinte soglie — una per l’attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e una per l’ammissione alla prova scritta (tre volte i posti) — risponde a finalità differenti e non presenta profili di contraddittorietà: la prima attiene alla scelta se procedere alla preselezione, la seconda alla determinazione del contingente massimo dei candidati ammessi alla fase successiva. Tale articolazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione ed è coerente con il principio di parità di trattamento.
Quanto all’articolazione regionale delle graduatorie, essa costituisce diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie, rendendo necessario il calcolo degli ammessi su base regionale. La tesi della equiparazione nazionale è stata respinta perché determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo alla soglia meno meritoria, con conseguente svilimento dei principi invocati dai ricorrenti. La giurisprudenza costante conferma che il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in altra senza integrare disparità di trattamento, trattandosi dell’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale di posti e concorrenti.
Il Collegio ha infine escluso la manifesta irragionevolezza della soglia di accesso, osservando che la determinazione della soglia deriva dall’applicazione del criterio numerico previsto dal bando ed è direttamente correlata al livello di competitività della procedura. La circostanza che la preselettiva abbia assunto una funzione selettiva non integra un vizio di sviamento, trattandosi comunque di una selezione culturale che conferma il confronto concorrenziale.
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Nota della Redazione
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