Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 25836 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti deduzioni generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, o che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dalle conformi decisioni di merito. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad applicarsi, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2021, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. La fattispecie del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è configurabile solo in ipotesi di minima offensività, con la conseguenza che, ove uno degli indici di legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 settembre 2025, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: pretesa violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità per tre cessioni di hashish, fondata su conversazioni intercettate; intervenuta prescrizione; mancato riconoscimento dell’ipotesi del comma 5 dell’art. 73; e trattamento sanzionatorio, con riferimento all’applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che le deduzioni sono assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nonché mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito. I giudici di merito hanno infatti valorizzato il contenuto esplicito delle conversazioni, dal quale emergono i riferimenti allo stupefacente oggetto della transazione, e l’identificazione del ricorrente da parte della polizia giudiziaria attraverso un servizio di osservazione.

Sul secondo motivo, il ricorrente deduce la prescrizione senza confrontarsi con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, resta applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2021, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come quello per cui si procede.

Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, è aspecifico e reiterativo, mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato il dato ponderale, l’entità del profitto ricavabile e la consumazione del reato nell’ambito di una collaudata attività di cessione. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la fattispecie è configurabile solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza (Sezioni Unite n. 35737 del 2010; Sezioni Unite n. 51063 del 2018).

Quanto al quarto motivo, la Cassazione osserva che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, con riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e alla sua congruità rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. Nell’esercizio di un potere eminentemente discrezionale, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che il potere è stato esercitato con senso di equità e di proporzione.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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