Ricorso tardivo inammissibile per revoca custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 4 n. 15095 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che rigetta l’appello in materia di misure cautelari personali, qualora l’atto sia stato inviato alla cancelleria oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 585, comma 5, cod. proc. pen. e dell’art. 99 disp. att. cod. proc. pen.. L’inosservanza del termine, prevista a pena di decadenza, comporta la sanzione processuale della inammissibilità del gravame e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata, quando non risultino ragioni di esonero da colpa.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in composizione del riesame, aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta respinto l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicata per i reati in materia di sostanze stupefacenti, ivi compresa l’associazione finalizzata al traffico illecito, nonché per la contestata importazione di cocaina dall’Olanda.
Avverso tale ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la nullità del provvedimento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando in particolare la mancata rivisitazione degli elementi indiziari incentrati sulla disponibilità di un’utenza telefonica e sul riconoscimento vocale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, avendo accertato la violazione del termine perentorio previsto per l’impugnazione. Il provvedimento del tribunale del riesame era stato depositato in data 9 ottobre 2025 e notificato all’indagato il successivo 27 ottobre 2025.
Il ricorso per cassazione, tuttavia, era pervenuto alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata solo in data 17 gennaio 2026, quindi ben oltre il decorso dei dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito. La Corte ha richiamato il disposto degli artt. 309 e 585, comma 5, cod. proc. pen. e dell’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., che stabiliscono detto termine a pena di decadenza per la proposizione del ricorso avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 309 cod. proc. pen.
L’accertata tardività ha determinato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza che rilevasse il merito delle doglianze prospettate dall’impugnante. A tale esito processuale la Corte ha fatto conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata in euro tremila, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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