Accesso alla specializzazione sostegno, diploma di maturità è titolo idoneo (TAR Sicilia n. 2248 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di specializzazione per le attività di sostegno didattico, per i posti di insegnante tecnico-pratico e per i cicli banditi prima dell’anno scolastico 2024/2025, i requisiti di accesso restano quelli fissati dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Per la classe di concorso B32 il d.P.R. n. 19 del 2016, nella tabella B, individua quale titolo di accesso qualsiasi diploma di maturità: l’esclusione fondata sulla natura del diploma posseduto è pertanto illegittima. Non è qualificabile come controinteressato il candidato che non subisce alcun pregiudizio dall’accoglimento, evenienza che si verifica quando il ricorrente non chiede la collocazione tra i vincitori ma solo l’inserimento tra gli idonei, e l’art. 4, comma 4, del d.m. n. 249 del 2010 non pone limiti numerici all’ammissione in soprannumero alle edizioni successive.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per l’ammissione al corso di specializzazione sul sostegno, VIII ciclo, scuola secondaria di II grado, presso l’Università Kore di Enna. L’Ateneo, in autotutela, lo aveva escluso ritenendo che la maturità scientifica non costituisse titolo idoneo per la classe di concorso B32 “Esercitazioni di pratica professionale”.

Il candidato ha impugnato l’esclusione e le graduatorie, provvisoria e definitiva, nella parte in cui non lo includevano tra gli idonei, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante inserimento. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica a un soggetto qualificabile come controinteressato. Con ordinanza cautelare n. 17 del 2024 il Tribunale ha accolto l’istanza e autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di disintegrità del contraddittorio. La Sezione aveva già dichiarato inammissibile, con la sentenza n. 3763 del 12 dicembre 2023, un ricorso analogo notificato a una candidata non collocata in ultima posizione tra i vincitori, applicando i principi del Consiglio di Stato, III, n. 3469 del 2022 e del Consiglio di Stato, IV, n. 4930 del 2023: il controinteressato richiede la compresenza dell’elemento formale, cioè l’individuazione nominativa nel provvedimento, e di quello sostanziale, cioè un interesse uguale e contrario.

La fattispecie presenta però una differenza decisiva nel bene della vita perseguito. Il ricorrente non era in posizione utile per l’ammissione immediata e non chiede un miglioramento del punteggio: l’interesse azionato è quello all’inserimento tra gli idonei ai fini dell’ammissione all’edizione successiva del corso.

Tale possibilità deriva dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 249 del 2010, riprodotto nell’art. 1 bis del d.r. n. 41 del 2023 e poi nell’art. 1 bis del d.r. n. 19 del 2024, sopravvenuto in corso di causa. Né il decreto ministeriale né i decreti rettorali pongono limiti numerici all’ammissione degli idonei alle edizioni successive: i secondi richiamano espressamente l’iscrizione in soprannumero. L’eccezione è quindi infondata, perché non esistono soggetti che possano ricevere pregiudizio dall’accoglimento.

Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 5, comma 2, del d.m. n. 92 del 2019, norma transitoria richiamata dal bando, mantiene fermi per i bandi anteriori all’anno scolastico 2024/2025 i requisiti in materia di classi di concorso. Il d.P.R. n. 19 del 2016 individua tali titoli nelle tabelle A e B: poiché la tabella B prevede per la classe B32 qualsiasi diploma di maturità, il diploma posseduto è titolo idoneo, senza che possa opporsi la nota ministeriale del 13 agosto 2020.

Il Collegio richiama le precedenti sentenze n. 1629 del 2023, n. 3740 del 2023 e n. 1705 e n. 1706 del 2024, non appellate, e dispone l’annullamento degli atti impugnati per quanto d’interesse, con inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva nella posizione corrispondente al punteggio conseguito. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Ateneo e sono compensate con la controinteressata intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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