Comando di dipendente pubblico tra conferma della delibera e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 224 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conferma del comando di un dipendente pubblico disposta con delibera di Giunta integra danno erariale quando l’atto, per la parte relativa al mantenimento del comando, abbia natura gestoria e non di mero indirizzo, sia immediatamente efficace ed esecutivo, e l’ente utilizzatore abbia già manifestato la propria indisponibilità a impiegare il lavoratore. Il Comune di appartenenza che continua a corrispondere la retribuzione senza controprestazione subisce un esborso sine titulo. La responsabilità dei componenti della Giunta e del Segretario comunale si fonda sulla consapevolezza dell’indisponibilità dell’ente utilizzatore e sull’inerzia serbata successivamente. Esimente politica e compensatio lucri cum damno non operano in difetto dei presupposti. Sul piano processuale, il litisconsorzio necessario non sussiste e l’art. 83, comma 2, c.g.c. consente al giudice di ridurre la quota di danno per l’apporto virtuale del terzo non evocato, senza estensione officiosa della domanda.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia ha convenuto in giudizio gli amministratori, il Segretario comunale e due funzionari del Comune di San Cataldo, chiedendone la condanna parziaria al pagamento di euro 85.225,54, oltre accessori, in favore dell’ente. L’addebito riguardava la prosecuzione del comando di un dipendente comunale presso la società di gestione del servizio rifiuti, senza che questi abbia prestato alcuna attività, con correlata percezione della retribuzione dal 2017 fino all’agosto 2021.

Secondo l’attrice, i convenuti avrebbero partecipato, a vario titolo, alla delibera di Giunta n. 205 del 3 agosto 2018, con cui si è confermato il comando del solo lavoratore contestato mentre per gli altri dipendenti si disponeva il rientro, pur essendo già emersa la mancata disponibilità dell’ente utilizzatore. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, il litisconsorzio necessario, la prescrizione, l’esimente politica e la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile, rilevando che il petitum sostanziale attiene alla condotta degli amministratori e dei funzionari nella formazione della delibera, non alla condotta assenteistica del dipendente. Sussiste il rapporto di servizio con l’ente locale per tutti i convenuti.

Nel rigettare le istanze di integrazione del contraddittorio, il Collegio richiama Corte cost. n. 203/2022 e rileva che, nel processo contabile, il giudice non può chiamare officiosamente il terzo, ma può segnalarlo al pubblico ministero o ridimensionarne la quota ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c. La questione di legittimità costituzionale sollevata è dunque manifestamente infondata e irrilevante.

Nel merito, i giudici qualificano la fattispecie come vero e proprio comando e non distacco, richiamando Cass. civ. n. 1471 del 15 gennaio 2024 e l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001: l’onere del trattamento economico grava sul datore di lavoro salvo rimborso dell’ente utilizzatore. La clausola della delibera sul rimborso integrale è letta come mero refuso. L’atto è gestorio, immediatamente efficace ed esecutivo, non mero indirizzo.

La Corte accoglie parzialmente la domanda solo verso il Segretario, il Sindaco e un funzionario, unici consapevoli dell’indisponibilità della società. Respinta l’esimente politica per l’evidenza dell’erroneità dell’atto; assolti gli assessori e l’altra funzionaria per difetto di colpa grave. Il danno è ridotto per la prescrizione e per l’apporto virtuale del lavoratore quantificato al 50%. Esclusa la compensatio lucri cum damno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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