Specifiche tecniche quoad effectum ed equivalenza funzionale nell’appalto di fornitura (TAR Piemonte n. 1927 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche tecniche minime del capitolato di gara non vincolano il concorrente nel quomodo, ma solo quoad effectum: l’offerta deve conformarsi alla lex specialis per l’idoneità a conseguire il fine ultimo della fornitura, non per la coincidenza formale con il prodotto ivi menzionato. La clausola che indica una specifica metodica va letta insieme alla previsione del disciplinare che fa salvo il principio di equivalenza di cui all’Allegato II.5, parte II, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023. Il giudizio di equivalenza della stazione appaltante è espressione di ampia discrezionalità e sfugge al sindacato di legittimità, salvo manifesta arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti. La contestazione che si limiti a sostenere la superiorità tecnica del prodotto non offerto non dimostra la non conformità funzionale dell’offerta aggiudicataria.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’aggiudicazione, disposta con il criterio del prezzo più basso, della fornitura di una workstation elettromiografica destinata al laboratorio di neurologia di un presidio ospedaliero, per un importo di euro 35.319,00. Deduce la violazione del capitolato tecnico e del disciplinare, oltre all’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti.

Il nucleo della censura è puntuale: il paragrafo 1.36 dell’Allegato 2A al capitolato richiedeva, a pena di esclusione, l’analisi MUNIX, mentre l’aggiudicataria avrebbe offerto un software con parametro MUNE, metodica diversa. La ricorrente contesta anche il giudizio di equivalenza espresso dalla commissione in esito a una demo di gara.

L’istanza cautelare è accolta con ordinanza della Sezione, che ha ritenuto non debitamente motivato quel giudizio e ha disposto una rinnovata valutazione. La commissione ha riesaminato l’offerta e confermato l’equivalenza tecnica tra i due metodi; l’amministrazione ha quindi confermato l’aggiudicazione con successiva determinazione, impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti e li dichiara infondati alla luce del riesame effettuato. Sul piano procedurale, la rinnovazione della demo di gara non era stata prescritta dall’ordinanza cautelare e non può ritenersi indispensabile al giudizio tecnico di conformità: i dati della prima verifica d’uso erano sufficienti. La scelta del criterio del prezzo più basso escludeva, del resto, la necessità di un confronto prestazionale in seduta.

Quanto alla mancata partecipazione della ricorrente alla seduta di riesame, il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui le operazioni di gara sono tendenzialmente aperte ai concorrenti, ma la fase di valutazione delle offerte tecniche deve svolgersi in seduta riservata, a garanzia della serenità di giudizio dei commissari (Cons. Stato, Ad. plen., n. 13 del 2011).

Nel merito, il Tribunale enuncia il criterio decisivo: le caratteristiche minime del capitolato non vanno intese come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum. La clausola che menziona il sistema MUNIX va letta insieme alla pagina 13 del disciplinare, che fa espressamente salvo il principio di equivalenza. L’Allegato II.5 al d.lgs. n. 36/2023 vieta specifiche tecniche che favoriscano o eliminino talune imprese, salvo consentire offerte di prodotti funzionalmente equivalenti, anche in funzione del favor partecipationis e del principio del risultato.

La commissione ha accertato che entrambe le metodiche sono validate dalla comunità scientifica per lo stesso scopo clinico, cioè la quantificazione della perdita di unità motorie nelle patologie neurodegenerative. La finalità della stazione appaltante non era ottenere un dispositivo necessariamente dotato del sistema MUNIX, la cui menzione era esemplificativa delle caratteristiche di uno strumento idoneo. Il capitolato richiedeva la caratteristica tecnica del dispositivo, non il nome dello stesso.

Le differenze segnalate dalla ricorrente — tipologia del risultato, metodologia di calcolo, modalità di esecuzione dell’esame, tempi — non sono pertinenti al giudizio di equivalenza, perché profili non richiesti a pena di esclusione. La ricorrente finisce per affermare la superiorità tecnica del sistema MUNIX, non la non conformità funzionale di quello offerto. Il giudizio di equivalenza resta espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà o travisamento (Cons. Stato, Sez. III, n. 3545 del 2025). Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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