Ottemperanza alle spese: cessazione della materia e compensazione per adempimento tardivo (TAR Veneto n. 1884 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la statuizione di condanna alle spese, il pagamento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale. Il riparto delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, che non ha carattere assoluto: il giudice può valutare, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., ragioni di compensazione. L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, seppur tardivo, integra un comportamento conciliativo apprezzabile ai fini della regolazione delle spese. A norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, essendo sottratto alla potestà del giudice.
Il Fatto
Un avvocato, in giudizio personalmente, ha agito per l’ottemperanza di tre sentenze del TAR Veneto che recavano condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese legali con distrazione in suo favore, per un totale di € 2.574,29. Le decisioni erano state notificate al domicilio digitale del Ministero destinatario, al fine di ottenerne l’esecuzione.
Poiché le somme non erano state corrisposte nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione si è costituita, attestando l’avvenuta liquidazione di una delle spese. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che tutte e tre le statuizioni erano state pagate, ma solo dopo il deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla dichiarazione resa dal ricorrente e rileva che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo ha avuto integrale soddisfazione. In base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non resta quindi che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Sul riparto delle spese, il Tribunale osserva che il criterio della soccombenza virtuale impone di apprezzare favorevolmente i profili di fondatezza della domanda, avvalorati dalla pacifica spettanza delle somme e dalla loro erogazione successivamente alla proposizione del ricorso. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 del 2021 per affermare che il principio della soccombenza non è assoluto.
Il giudice può pertanto valutare, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., l’esistenza di ragioni di compensazione. Nel caso concreto tali ragioni sono individuate nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, del Ministero, qualificato come comportamento di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e perciò apprezzabile sul piano della regolamentazione delle spese.
Il Collegio affronta poi il profilo del contributo unificato. A norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l’importo va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese. L’obbligazione di pagamento è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente: sia la possibilità di disporne la compensazione sia la determinazione del suo ammontare sono sottratte alla potestà del giudice, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 9533 del 2024.
In applicazione di tali principi, le spese di lite, liquidate in € 800,00, sono compensate per metà; l’altra metà, pari a € 400,00, è posta a carico del Ministero resistente, con rifusione in favore della parte ricorrente che agisce in proprio, restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Nota della Redazione
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