Effetto estensivo dell’impugnazione e sospensione COVID della prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 39409 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, riconosciuta in favore dell’imputato validamente ricorrente, si estende all’imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile, in applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione, purché il motivo non sia di natura esclusivamente personale e la prescrizione sia maturata anche anteriormente alla pendenza del ricorso. Non opera la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 quando, al momento dell’insorgenza dell’emergenza pandemica, l’udienza era già stata rinviata d’ufficio con decreto del Presidente del Collegio, non essendo fissato alcun adempimento idoneo a sospendere la trattazione del processo e, con essa, il corso della prescrizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2025, confermava la condanna di due imputati alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno per il reato di falso ideologico di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., in relazione all’art. 476, secondo comma, cod. pen. Gli imputati erano accusati di avere falsamente attestato, in concorso tra loro, in un atto destinato a provarne la verità, l’uscita dal territorio comunitario di merce soggetta al regime della tax free, così da far conseguire ai beneficiari un’utilità pari all’I.V.A. non corrisposta.

Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del reato e l’erroneo computo della relativa sospensione. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo del ricorrente che aveva eccepito la prescrizione. La questione centrale attiene al computo del termine prescrizionale e, in particolare, alla sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 per l’emergenza pandemica.

Il Collegio ritiene fondato il rilievo secondo cui non può trovare applicazione la sospensione prevista dalla norma emergenziale. L’udienza del 18 marzo 2020, originariamente fissata nel periodo oggetto di sospensione, era già stata rinviata d’ufficio con decreto del Presidente del Collegio del 18 febbraio 2020, con nuova fissazione al 17 giugno 2020. Ne deriva che, durante il periodo di sospensione cosiddetta COVID, non era fissata alcuna udienza o altro adempimento idoneo a comportare la sospensione della trattazione del processo e, quindi, del corso della prescrizione.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 5292 del 26 novembre 2020, dep. 2021, Senna, Rv. 280432-03, che hanno affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini processuali presuppone la pendenza di un adempimento processuale che venga impedito dall’emergenza sanitaria.

Conseguentemente, la prescrizione massima del reato ascritto, aggravato dalla natura fidefaciente dell’atto, sarebbe maturata il 5 ottobre 2024 e, con la sospensione correttamente calcolata in giorni 82 e non in 146, il reato si è prescritto il 27 dicembre 2024.

La declaratoria di prescrizione si impone anche nei confronti dell’imputato che non aveva proposto la relativa eccezione, in applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione, che opera per l’imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi del ricorrente validamente impugnante, purché di natura non esclusivamente personale. Sul punto la Corte richiama Sez. VI n. 14027 del 13 febbraio 2024, Greco, Rv. 286373.

Quanto alla richiesta di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte la esclude. I rilievi di uno dei ricorrenti si rivelano manifestamente infondati: le funzioni dell’addetto al controllo della merce presso la dogana erano proprio quelle di certificare, con natura fidefaciente, il visto partire doganale, con cui l’ufficio doganale di uscita attestava l’uscita delle merci dal territorio doganale, ai fini dello sgravio fiscale in materia di I.V.A. previsto dall’art. 38-quater d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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