Imposta unica sulle scommesse: soggetti passivi e criteri di determinazione dell’imponibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 1615 del 24.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica sulle scommesse, l’obbligazione tributaria grava su chiunque gestisca, anche di fatto, la raccolta delle scommesse, dovendosi intendere il presupposto impositivo realizzato dall’attività di organizzazione del gioco svolta sul territorio nazionale, a prescindere dal possesso di una concessione. Il titolare di un centro di trasmissione dati che opera per conto di un bookmaker estero senza concessione e il bookmaker stesso sono soggetti passivi a diverso e autonomo titolo, configurandosi tra loro una solidarietà paritetica che rende irrilevanti, per l’Erario, gli accordi interni di rivalsa. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, applicabile ai periodi d’imposta successivi al 2011, non viola i principi di capacità contributiva, di non discriminazione e di libertà di stabilimento. Per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, la determinazione della base imponibile secondo il criterio forfetario del triplo della media provinciale costituisce un metodo di accertamento induttivo di natura presuntiva, che non esclude la prova contraria a carico del contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a un bookmaker con sede a Malta e alla titolare di un’impresa individuale operante come centro di trasmissione dati un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015, oltre sanzioni. I contribuenti impugnavano l’atto, ma sia la Commissione tributaria provinciale di Verona sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettavano le rispettive domande. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la natura lecita dell’attività svolta, la violazione del diritto dell’Unione, l’erronea applicazione del criterio induttivo di calcolo dell’imposta e l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure relative alla soggettività passiva e ai presupposti dell’imposta. In particolare, ha richiamato il quadro normativo emergente dall’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, che ha interpretato autenticamente l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, chiarendo che il presupposto dell’imposta si realizza con la gestione della raccolta di scommesse, a prescindere dal rilascio della concessione. La Corte ha quindi escluso che la posizione del bookmaker estero e quella del centro di trasmissione dati siano assimilabili a quella degli operatori nazionali, essendo la loro attività svolta “fuori sistema”, ma ha precisato che tale circostanza non incide sulla debenza del tributo, fondato su un’attività di gestione concretamente realizzata in Italia.

Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, essendo l’imposta applicata a tutti coloro che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinzione basata sul luogo di stabilimento. Ha inoltre ricordato che le restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore del gioco d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione di fenomeni criminosi, lasciando agli Stati membri un ampio margine di valutazione.

In relazione al criterio di determinazione della base imponibile, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, escludendo che la norma abbia natura sanzionatoria. Essa disciplina una modalità di accertamento di tipo presuntivo, giustificata dall’impossibilità di ricostruire analiticamente la raccolta degli operatori non autorizzati, in ragione del mancato collegamento al totalizzatore nazionale. Il contribuente è onerato di fornire la prova contraria dell’effettivo ammontare delle giocate, prova che nella specie non era stata offerta.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso concernente la dedotta omessa pronuncia, per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riportato integralmente il contenuto degli atti processuali. Ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’esclusione della punibilità per obiettiva incertezza normativa, essendo tale condizione superata dall’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, e inammissibile la censura sulle spese, correttamente liquidate secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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