Sperimentazione gestionale pubblico-privato: onere di ripianamento e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1005 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che subordina la prosecuzione di una sperimentazione gestionale pubblico-privato al ripianamento delle perdite da parte dei promotori privati non impone a costoro alcun obbligo giuridico, ma configura un mero onere, la cui inosservanza produce quale unica conseguenza l’interruzione del progetto. Ne deriva che il provvedimento non attribuisce all’amministrazione il potere di agire coattivamente nei confronti dei privati per ottenere il ripiano, né introduce una disciplina contrastante con l’autonomia patrimoniale delle fondazioni. Ove la sperimentazione si sia conclusa positivamente senza che i promotori siano intervenuti sul patrimonio dell’ente gestore, viene meno l’interesse a contestare l’atto e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Con atto notarile del 28 ottobre 2005 due fondazioni private e un’azienda ospedaliera hanno costituito un ente cui è stata affidata la gestione diretta dei reparti di Pediatria, Ostetricia, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale all’interno di un ospedale. L’iniziativa rientrava in un progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 33 del 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale nel 2005.
Con la successiva DGR n. XI/1205 del 4 febbraio 2019, la Regione ha dettato le condizioni per portare a compimento la sperimentazione, subordinandola tra l’altro al ripianamento delle perdite dell’ente gestore tramite risorse dei soci privati, al fine di garantire il pareggio di bilancio e scongiurare l’erosione del patrimonio netto. Le due fondazioni promotrici hanno impugnato la delibera davanti al TAR, contestando in sostanza di essere chiamate a sopportare perdite dell’ente partecipato. Si è costituita la Regione, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale e la ritiene fondata. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione dell’atto impugnato: se la delibera abbia imposto ai promotori privati un vero e proprio obbligo di ripianare le perdite dell’ente gestore, con la conseguente possibilità per l’amministrazione di agire coattivamente, oppure abbia semplicemente fissato un onere condizionante la prosecuzione del progetto.
Dalla lettura del provvedimento il TAR ricava la seconda soluzione. La Regione non ha inteso imporre alcun obbligo in capo ai soggetti privati, ma ha soltanto stabilito una condizione cui subordinare la possibilità di dare seguito alla sperimentazione. Unica conseguenza giuridica del mancato assolvimento dell’onere sarebbe stata, infatti, l’interruzione del progetto.
Su questa base il Collegio esclude il prospettato contrasto con il codice civile. La delibera non conferisce il potere di agire nei confronti delle ricorrenti per ottenere il ripiano e non detta quindi una disciplina incompatibile con il principio secondo cui le fondazioni hanno autonomia patrimoniale perfetta e rispondono dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio.
Accertata la natura dell’atto, il Tribunale verifica l’attualità dell’interesse. La sperimentazione si è conclusa ed è stata portata a termine positivamente senza che le ricorrenti siano dovute intervenire per ripianare le perdite dell’ente gestore. Ne consegue che le stesse non hanno più alcun interesse a contestare l’introduzione dell’onere. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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