Codici accisa: potere autorizzativo discrezionale e inaffidabilità fiscale del richiedente (Cons. Stato n. 10062 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dei codici accisa per la vendita di gas naturale ed energia elettrica ai consumatori finali non costituisce atto dovuto. Il potere autorizzativo dell’Amministrazione doganale non si esaurisce nella verifica formale dei presupposti tipizzati, ma si estende alla affidabilità fiscale e professionale del richiedente, poiché la sua immissione nella filiera può pregiudicare l’interesse erariale alla costante riscossione dell’accisa. La tassatività delle ipotesi di revoca non esclude il potere discrezionale di diniego di una nuova autorizzazione. L’ammissione al pagamento rateale del debito tributario non opera novazione dell’obbligazione e non sana la situazione di inaffidabilità. Il piano di rientro intervenuto dopo l’adozione del diniego resta irrilevante per tempus regit actum.
Il Fatto
La società appellante, già titolare dal 2021 di due autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio delle Dogane di Pescara alla vendita di energia elettrica e gas naturale, riceveva nel giugno 2023 un avviso di pagamento per debiti di accisa di importo rilevante. Nell’ottobre 2023 la società mutava denominazione e trasferiva la sede legale da Vasto a Roma.
L’Ufficio di Pescara avviava quindi il procedimento di revoca delle pregresse autorizzazioni per sopravvenuta incompetenza territoriale; la società rappresentava di aver chiesto i nuovi codici all’Ufficio di Roma 1, che negava l’esistenza di una istanza regolare. Seguiva la revoca del marzo 2024, sospesa in sede cautelare, e poi la formale domanda dell’agosto 2024. L’Ufficio di Roma 1 rigettava l’istanza per la grave esposizione debitoria per accise. Il TAR Abruzzo rigettava ricorso principale e motivi aggiunti; la società appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il provvedimento impugnato come diniego di nuove autorizzazioni, non come revoca di quelle pregresse. L’istanza era stata presentata solo nell’agosto 2024, quando il titolo precedente era già cessato. Il verbale di accesso del febbraio 2024 costituisce atto di controllo e non avvio del procedimento autorizzativo, che richiede formale istanza di parte. Manca prova della denuncia preventiva del trasferimento di sede imposta dall’art. 26, comma 10, T.U.A.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sent. n. 4343/2023) secondo cui il potere autorizzativo non è meramente ricognitivo. Esso verifica se il rispetto formale dei presupposti si saldi con la capacità sostanziale del richiedente di adempiere agli obblighi tributari. L’interesse erariale, per la natura delicata degli interessi coinvolti, impone una valutazione discrezionale ampia, comprensiva dell’affidabilità fiscale. Il principio si applica anche in materia di accisa, che assume profili ulteriori rispetto a quelli meramente tributari.
La tassatività delle ipotesi di revoca non è violata: il diniego ex novo non si confonde con la revoca. L’art. 23, comma 6, T.U.A. prevede il diniego per soggetti responsabili di violazioni gravi e ripetute delle disposizioni sull’accisa. La discrezionalità emerge anche dalla possibilità di valutare l’adeguatezza della cauzione, che in caso di rilevante esposizione debitoria non sarebbe comunque sufficiente. La costanza dei pagamenti è condizione basilare del meccanismo degli acconti.
Il secondo motivo è infondato. L’ammissione alla rateizzazione modifica solo i termini del pagamento e non comporta novazione dell’obbligazione, rimasta identica per titolo e oggetto. Il piano di rientro è inoltre successivo al diniego e, per tempus regit actum, non assume rilievo in giudizio, salvo nuova istanza. Il primo giudice ha quindi fatto buon governo dei principi, qualificando la rateizzazione come situazione patologica lesiva dell’affidabilità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.