Sconto stipendio sul conto corrente: le due condizioni della promozione sono alternative (ABF Collegio di Palermo n. 3460 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che prevede l’azzeramento del canone mensile di un conto corrente online in presenza di almeno un accredito di stipendio o pensione o, in alternativa, di almeno un bonifico in entrata pari o superiore a 1.000 euro al mese, esclusi giroconti, individua due presupposti alternativi e riferisce la soglia dei 1.000 euro al solo bonifico. L’accredito dello stipendio di qualunque importo è dunque sufficiente per ottenere lo sconto stipendio. L’interpretazione segue i criteri degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.: la clausola predisposta unilateralmente si interpreta, nel dubbio, a favore dell’altro contraente. La conclusione è corroborata dall’obbligo di trasparenza dell’art. 116 TUB. Gli addebiti posti in essere in difformità da tale lettura sono illegittimi e vanno restituiti.

Il Fatto

La ricorrente è correntista dell’intermediario dal mese di agosto 2024, per un conto corrente sottoscritto con modalità a distanza. All’apertura era previsto il canone azzerato per i primi tre mesi e, successivamente, la riduzione del canone al ricorrere dello sconto stipendio. Nel corso del 2025 la correntista ha subito addebiti che riteneva non dovuti.

Il reclamo è rimasto privo di riscontro utile: l’intermediario ha inviato una raccomandata, non perfezionatasi per destinatario irreperibile, scelta contestata dalla ricorrente perché il reclamo era stato inoltrato via PEC. La correntista ha quindi chiesto chiarimenti sugli addebiti e il rimborso delle somme non dovute. L’intermediario ha sostenuto la correttezza della scontistica applicata, assumendo che anche per lo stipendio rilevasse la soglia di 1.000 euro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la documentazione contrattuale: il contratto di conto corrente, l’informativa precontrattuale del 30.07.2024, il documento informativo sulle spese e il documento di sintesi del 06.06.2025. Il prodotto prevede un canone di € 4,90 mensili, azzerato nel primo trimestre per i conti sottoscritti online, oltre alla promozione denominata “Sconto Stipendio”, formulata in modo identico in tutti i documenti.

La questione giuridica centrale è l’interpretazione della clausola. Secondo la ricorrente essa individua due presupposti alternativi: l’accredito dello stipendio o pensione, di qualunque importo, oppure il bonifico in entrata di almeno 1.000 euro, esclusi i giroconti. Secondo l’intermediario, invece, la soglia varrebbe anche per lo stipendio. Il Collegio applica i criteri ermeneutici dell’art. 1362 cod. civ. e conclude che le due condizioni sono alternative e che il limite di 1.000 euro riguarda soltanto il bonifico.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo: anche a voler ritenere la clausola ambigua, il contratto rientra tra quelli predisposti unilateralmente, per cui opera il criterio dell’art. 1370 cod. civ., che impone di interpretare nel dubbio la clausola a favore dell’altro contraente. La lettura è inoltre confortata dall’art. 116 TUB, che impone agli intermediari di rendere noti in modo chiaro prezzi e condizioni economiche.

Quanto alle domande, quella di chiarimento è considerata soddisfatta dalle spiegazioni contenute nel riscontro al reclamo, di cui però la ricorrente non aveva avuto conoscenza prima del procedimento. La domanda restitutoria è accolta: dagli estratti conto risultano cinque mensilità addebitate, per un totale di € 24,50, comprensive del mese di ottobre 2024, che rientrava nell’azzeramento del primo trimestre. Il Collegio accerta quindi l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e lo dichiara tenuto alla restituzione, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso versato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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