La selezione casuale semplice degli atti da controllare non è una tecnica di campionamento valida (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 17 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali deve essere organizzato secondo criteri che ne garantiscano l’effettività e l’affidabilità. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile, nella fase successiva, deve basarsi su motivate tecniche di campionamento fondate su criteri statistici, non sulla mera estrazione casuale semplice e indifferenziata, tanto più quando il campione è ristretto e dagli atti esaminati emergano significative anomalie, imponendo in tal caso l’estensione del campione e l’analisi per settori di rischio. Il controllo di gestione non è assimilabile alla valutazione della performance, avendo la precipua funzione di verificare l’ottimale uso delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi. Il controllo strategico richiede rapporti periodici infra-annuali e parametri oggettivi di valutazione, non potendo essere relegato a una verifica annuale o alla relazione di fine mandato. È obbligatoria l’adozione della carta dei servizi ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 33/2013, quale strumento per la misurazione della qualità dei servizi erogati, anche mediante confronti sistematici con altre amministrazioni.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato il referto annuale del Presidente della Provincia di Biella sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’anno 2023, come previsto dall’art. 148 TUEL. Dall’analisi del questionario-referto sono emerse criticità in quattro aree: il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico e la qualità dei servizi.
In particolare, l’Ente dichiarava di aver sottoposto a controllo una percentuale di atti pari a circa il 4%, con un’incidenza di irregolarità molto elevata sul campione selezionato (58% per il controllo tecnico-amministrativo). Il metodo di campionamento indicato era l’estrazione casuale semplice. Per il controllo strategico era stata dichiarata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari a 0%, mentre per la qualità dei servizi risultava non adottata la carta dei servizi. A seguito delle richieste istruttorie del Magistrato Istruttore e delle successive risposte dell’Amministrazione, la Sezione ha valutato la congruità del sistema dei controlli interni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni della Provincia. Con riferimento al controllo di regolarità amministrativo-contabile, ha evidenziato come la percentuale di atti esaminati (circa il 4-5%) sia stata già ritenuta inadeguata dalla giurisprudenza contabile, che ha stigmatizzato la prassi di fissare a priori una percentuale fissa per tutte le categorie di provvedimenti, senza considerare i fattori di rischio. La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui la mera estrazione casuale semplice non costituisce una tecnica di campionamento statisticamente valida, soprattutto quando il campione è limitato e presenta un’alta percentuale di irregolarità, rendendo necessario incrementare gli atti esaminati e individuare i settori più critici.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione ha rilevato che l’Ente lo ha di fatto identificato con il monitoraggio degli obiettivi di performance, in contrasto con la natura propria di tale istituto, che mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, anche attraverso interventi correttivi tempestivi. Il controllo di gestione non può essere assimilato al sistema di valutazione della performance, finalizzato invece alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del personale dirigente.
In merito al controllo strategico, la Corte ha censurato la cadenza annuale del monitoraggio e la previsione di demandare alla relazione di fine mandato la rappresentazione dei risultati, ritenendola non satisfattiva rispetto alla funzione dell’istituto, che richiede una valutazione in un’ottica di medio-lungo periodo e la possibilità di attivare misure correttive tempestive. Infine, in relazione alla qualità dei servizi, ha ricordato l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi ex art. 32 d.lgs. n. 33/2013 e la necessità di effettuare verifiche metodiche e confronti sistematici per evitare valutazioni autoreferenziali.
Nota della Redazione
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