Spese di cordoglio fuori dal fondo economale ma senza colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 292 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la spesa sostenuta dalla gestione economale per la pubblicazione di un necrologio non è sussumibile, neppure sotto forma di rimborso di anticipazione, tra le fattispecie che il regolamento dell’ente ammette al pagamento con il fondo di economato, poiché le spese di cordoglio sono espressamente poste a carico delle apposite voci del bilancio unico. La dichiarazione di irregolarità della spesa non comporta tuttavia automaticamente la condanna dell’agente contabile: quando la previsione della spesa tra quelle di rappresentanza, l’assenza di discipline attuative sulle relative modalità e la peculiarità del caso escludono un’inescusabile negligenza, imperizia o imprudenza, non si ravvisa la colpa grave e l’agente va ammesso al discarico.
Il Fatto
Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel novembre 2023, ha rilevato irregolarità nel conto giudiziale reso dalla responsabile del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2021. Oggetto della contestazione è una spesa registrata nel fondo, pari a euro 343,43, con cui è stato rimborsato a un docente l’anticipo versato per la pubblicazione di un necrologio su un quotidiano, in occasione della scomparsa di un altro professore.
Secondo l’istruttoria la spesa non rientra tra le tipologie ammesse dal regolamento dell’ateneo, non risulta alcuna esigenza immediata e funzionale che giustificasse il ricorso alla cassa economale e non è stata fornita alcuna motivazione sulla scelta di onorare quel defunto e non altri. La Procura regionale ha aderito integralmente alla richiesta di condanna. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva sostenendo la finalità istituzionale dell’iniziativa, l’urgenza della stessa e il carattere temporaneo dell’incarico di responsabile amministrativo, che avrebbe reso impraticabile la procedura ordinaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, dovere indefettibile di chi ha maneggio di denaro pubblico, che la giurisprudenza costituzionale ha più volte qualificato come necessario e non derogabile: sentenze n. 110 del 1970, n. 68 del 1971, n. 114 del 1975, n. 378 del 1996, n. 292 del 2001, n. 285 del 2007 e n. 291 del 2008. Il giudizio è autonomo rispetto a quello di responsabilità amministrativa e ha a oggetto la correttezza e regolarità della gestione.
Passando al merito, la Corte ricostruisce il quadro regolamentare applicabile. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’ateneo e il regolamento per la gestione del fondo economale individuano in modo analitico le fattispecie ammissibili alla cassa economale: anticipazioni per pagamento urgente di piccole spese, imposte, piccole riparazioni, posta e valori bollati, giornali e pubblicazioni, altre spese minute necessarie al funzionamento delle strutture. Le spese per necrologi e per le altre forme di partecipazione al cordoglio sono invece espressamente contemplate tra le spese di rappresentanza, con l’onere di essere poste a carico delle apposite voci del bilancio unico.
Da qui la prima conclusione: la spesa non è sussumibile, né direttamente né come rimborso di spese anticipate, nel novero delle poste pagabili con il fondo economale. La stessa previsione che colloca i necrologi tra le spese di rappresentanza ne conferma l’estraneità alla gestione economale. Non regge, per la Corte, la tesi difensiva dell’urgenza: il rimborso ha a oggetto una somma anticipata dal docente, rispetto alla quale difettano i caratteri che soli giustificherebbero il ricorso alla cassa.
La Corte dichiara quindi irregolare la spesa. Il passaggio decisivo è però il secondo: la regolarità formale della posta non esaurisce il giudizio sull’agente contabile. Il collegio valorizza la specificità del caso, data dalla espressa previsione della spesa tra quelle di rappresentanza, dall’assenza di apposite discipline attuative sulle relative modalità di spesa e dal rapporto diretto che il defunto aveva avuto con la struttura, richiamando sul punto Corte dei conti Sez. controllo per la Lombardia delib. 200/2016.
Su queste basi la Corte esclude che la gestione delle somme affidate sia stata connotata da colpa grave, intesa come inescusabile negligenza, imperizia o imprudenza. L’agente contabile non è pertanto gravato da alcun obbligo restitutorio e viene ammesso al discarico. Restano assorbite le ulteriori questioni, con pronuncia di nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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