Revoca del finanziamento per inadempimento del beneficiario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2974 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, determinata dall’inadempimento del beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio, in relazione a una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo, oppure allorché, dopo la concessione, l’atto sia annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In tali casi la posizione soggettiva vantata dal beneficiario è di diritto soggettivo e l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità nel relativo apprezzamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui l’INAIL l’ha esclusa dalla procedura di contribuzione a valere sull’Avviso Pubblico ISI INAIL 2016 Regione Sicilia, destinato a incentivare gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ha chiesto la ripetizione dell’anticipazione del contributo erogatole. L’amministrazione contestava il mancato rispetto dell’art. 6, punto 1, dell’Avviso Pubblico, che subordina il mantenimento del contributo alla permanenza dei requisiti di ammissione anche nella fase esecutiva e di realizzazione del progetto, fino alla rendicontazione.
In particolare, si addebitava alla società di non avere eseguito, nell’ambito della posizione assicurativa territoriale indicata, lavorazioni attinenti al rischio da movimentazione manuale dei carichi connesse alle operazioni in quota durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio, e di non avere provato operazioni lavorative in quota che rendessero indispensabile l’utilizzo del sollevatore telescopico. La ricorrente ha sostenuto il corretto adempimento degli obblighi assunti, non avendo spostato la sede operativa dalla Regione Siciliana. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
All’udienza celebrata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., il Tribunale ha preventivamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ponendo poi la causa in decisione.
Il Collegio ha ricostruito il riparto di giurisdizione in materia di revoca dei finanziamenti pubblici richiamando Cass., Sez. Un., n. 19160 del 2023 e n. 19966 del 2023, oltre a Cons. Stato, Sez. VI, n. 8934 del 2022, Sez. VII, n. 664 del 2023 e Sez. V, n. 4716 del 2022: la giurisdizione ordinaria si radica quando la contestazione attiene esclusivamente alle inadempienze del percettore, mentre quella amministrativa sussiste quando si debba sindacare la ponderazione degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a sopravvenuti mutamenti, oppure quando l’atto sia annullato o revocato per illegittimità o contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Applicando tale criterio, il Tribunale ha rilevato che l’atto impugnato si fonda sul prospettato inadempimento degli obblighi discendenti dall’avviso pubblico da parte del beneficiario, e non già sull’assenza originaria dei requisiti di ammissione. Ne deriva che la posizione soggettiva vantata è di diritto soggettivo e che l’amministrazione non è chiamata ad alcuna ponderazione comparativa né dispone di margine discrezionale nell’apprezzamento.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio. Trova applicazione il regime dell’art. 11 cod. proc. amm.: ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Le spese sono compensate, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia su eccezione sollevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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