Il danno da sinistro stradale non richiede la prova dell’avvenuto pagamento delle riparazioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 6471 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, la prova dell’avvenuto pagamento delle riparazioni non è necessaria ai fini della dimostrazione del danno, il quale sussiste anche in virtù della sola assunzione dell’obbligazione, che costituisce già una diminuzione patrimoniale per l’obbligato, ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione. Le fatture commerciali rilasciate da coloro che hanno provveduto alla riparazione del veicolo costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sull’entità del danno. Il preventivo di spesa, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha invece valenza probatoria, né il danno da “fermo tecnico” può desumersi dalla mera indisponibilità del veicolo. Il giudicato interno sulla responsabilità non si forma quando la sentenza di primo grado abbia deciso la controversia secondo il criterio della ragione più liquida, assorbendo la questione dell’an in quella del quantum.
Il Fatto
Una società agricola agiva nei confronti della Regione Basilicata per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio autocarro, a seguito di un incidente stradale che assumeva causato da un cinghiale. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo non provata l’entità del pregiudizio economico per la mancanza della quietanza di pagamento delle riparazioni. La società ricorreva per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la responsabilità dell’ente fosse ormai definitivamente accertata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione del giudicato interno. Esclude che possa ritenersi formata alcuna preclusione sulla responsabilità della Regione, in quanto il Tribunale aveva deciso la causa sulla base del criterio della ragione più liquida, ritenendo assorbente il difetto di prova dei danni, senza pronunciarsi espressamente sull’an debeatur
Nel merito, la censura relativa al danno da “fermo tecnico” è infondata, dovendo tale pregiudizio essere allegato e dimostrato attraverso la prova della spesa per un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dei proventi ricavabili dall’uso del veicolo.
È invece fondata la censura riguardante i danni materiali. La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo secondo cui le fatture commerciali di riparazione costituiscono elementi indiziari idonei alla prova del danno, da valutare in concorso con altri elementi, e precisa che la mancata dimostrazione dell’esborso delle relative somme non è dirimente: il danno sussiste anche per effetto dell’assunzione dell’obbligazione di pagamento, essendo contrario a ogni principio introdurre una sorta di inesistente solve et repete in materia di responsabilità civile.
La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice del rinvio, previo accertamento dell’eventuale responsabilità dell’ente, rivaluti l’entità del pregiudizio sulla base dei principi richiamati. Il secondo motivo di ricorso, concernente la liquidazione equitativa, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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