Spese economali fuori dai requisiti di urgenza: conti irregolari senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 20 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese c.d. economali trovano giustificazione nei principi generali di contabilità pubblica e rispondono all’esigenza di consentire alle amministrazioni di far fronte con immediatezza a spese minute e urgenti, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa costituirebbe ostacolo al buon andamento. Rientrano in tale novero esclusivamente le spese caratterizzate dai requisiti della non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità. L’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione ed è tenuto a dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione con gli scopi per i quali le anticipazioni sono state disposte. La gestione economale è soggetta ai principi di annualità, integrità, universalità, attendibilità e continuità delle scritture contabili: non tollera interruzioni, ma unicamente successioni gestorie. La declaratoria di irregolarità del conto preclude in radice la pronuncia di discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine da una relazione di irregolarità redatta dal Magistrato istruttore sui conti giudiziali presentati da due agenti contabili succedutisi, nel corso del 2019, nella funzione di economo presso il dipartimento di un ateneo. Le gestioni esaminate riguardavano, distintamente, il periodo dal 1° gennaio al 2 giugno 2019 e quello dal 3 giugno al 31 dicembre 2019.
La relazione contestava plurimi profili: il frazionamento dell’esercizio economale mediante chiusura e riapertura del fondo a giugno, in assenza di verbale di passaggio di consegne; la mancata autorizzazione delle spese, erogate su richieste di rimborso indirizzate al Direttore di dipartimento anziché all’economo; l’omessa descrizione della merce in alcuni giustificativi fiscali; la confusione di esercizi per un movimento di spesa. Gli agenti contabili hanno chiesto il discarico, il Pubblico Ministero un provvedimento interlocutorio correttivo e, in subordine, la dichiarazione di irregolarità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi generali in materia di contabilità pubblica, contenuti nella legge di Contabilità di Stato e nel relativo Regolamento (in particolare l’art. 270 del R.D. n. 827/1924), nonché il carattere residuale e minimale delle spese economali rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale. Su questa base verifica i singoli profili di irregolarità.
Quanto alla legittimazione alla gestione, le determine con cui il Direttore di dipartimento hanno disposto chiusura e riapertura del fondo nel giugno 2019 si pongono in contrasto con i principi contabili di annualità, integrità, universalità, attendibilità e continuità delle scritture. La gestione economale annuale non tollera interruzioni: le operazioni contabili avvenute dopo la pretesa chiusura avrebbero dovuto confluire nel conto dell’economo subentrante, non in quello dell’agente cessante.
Parimenti condivisibili sono le censure sulla mancata autorizzazione delle spese. Le richieste di rimborso, indirizzate al Direttore anziché all’economo, hanno trasformato il vaglio dell’agente contabile in una sostanziale approvazione di attività già compiuta, anziché in un provvedimento di natura ampliativa e autorizzatoria. Le spese risultano documentate ma finanziate con la cassa senza previa valutazione dell’economo.
Sui giustificativi contabili la Corte distingue. Per i movimenti privi di descrizione della merce condivide le conclusioni del relatore e non muove contestazioni, attesa l’inerenza tra oggetto degli esercizi commerciali e spese, secondo il pacifico orientamento della Sezione (Sez. Molise n. 11/2020). Per il movimento da 20,42 euro ritiene superata la contestazione alla luce della nuova scansione dello scontrino e della richiesta di rimborso documentata.
Sulla confusione di esercizi il Collegio reputa non condivisibili le difese dell’economo: i principi di competenza finanziaria escludono che lo sfasamento cronologico dell’erogazione concreta possa assumere rilievo, dovendo gli estremi essere riportati nel medesimo esercizio di riferimento. I pagamenti per acquisti risalenti a esercizi precedenti hanno perso ogni carattere di urgenza e correntezza. Tuttavia, l’unicità del movimento e l’irrisorietà del valore inducono a soprassedere alla rettifica dei resti.
Il Collegio, in parziale adesione alle conclusioni subordinate del Pubblico Ministero, dichiara irregolari i conti ai sensi dell’art. 145 del c.g.c., senza addebito per gli agenti contabili: la declaratoria preclude in radice il discarico e giustifica il mancato addebito delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.