Trasformazione eterogenea e fusione rientrano nell’esame preliminare ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 11 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di esame preliminare della Corte dei conti sugli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, prescritta dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, va attivata anche nelle fattispecie di trasformazione eterogenea di un’associazione in società, persino quando sia contestualmente prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall’amministrazione socia. Il presupposto del controllo è l’acquisizione di una nuova partecipazione societaria e l’assunzione della qualità di socio. L’atto deliberativo dell’amministrazione deve comunque dare conto in motivazione del rispetto dei requisiti dell’art. 2500-octies c.c., restando salvi i controlli civilistici in fase realizzativa. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, TUSP, una Camera di commercio può costituire, anche per trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nella valorizzazione turistica del territorio, ove i compiti siano esercitati in forma d’impresa con metodo economico e vantaggi prevalentemente per le amministrazioni socie.
Il Fatto
La Camera di commercio di Foggia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, per il parere ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, la delibera di Giunta con cui ha approvato la trasformazione eterogenea dell’associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata e la successiva fusione per incorporazione in IS.NA.R.T. S.c.p.A., società consortile per azioni già partecipata dalle Camere di commercio.
La Sezione remittente ha rilevato orientamenti divergenti tra le Sezioni regionali sull’ammissibilità al controllo dell’operazione e sulla possibilità per una Camera di commercio di costituire una società consortile. Ha quindi rimesso al Presidente tre questioni interpretative di massima ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite ricostruiscono anzitutto la funzione nomofilattica del controllo, che trova fonte nell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, e ribadiscono che le questioni, astratte dalla fattispecie concreta, consentono un pronunciamento di orientamento generale. Sul primo quesito osservano che l’art. 5 TUSP delimita l’esame preliminare ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio.
La trasformazione eterogenea di un’associazione in società realizza proprio l’acquisizione di una nuova partecipazione e l’assunzione della qualità di socio, prima inesistente. Aderendo all’approccio formale della deliberazione n. 19/2022/QMIG, le Sezioni ritengono che la fase di trasformazione rientri nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP e che il legame strumentale con la fusione conduca a un’operazione unitaria, integralmente attratta all’obbligo di pronuncia. Restano esclusi la trasformazione omogenea e l’aumento di capitale, salvo che comportino l’acquisto della qualità di socio.
Sul secondo quesito la Corte chiarisce che l’art. 2500-octies, comma 3, c.c. pone limiti alla trasformabilità delle associazioni, tra cui il divieto in presenza di contributi pubblici. Il rispetto di tali requisiti è condizione di legittimità della delibera, che deve darne conto in motivazione. La compiuta verifica resta affidata ai controlli civilistici in fase realizzativa, privilegiando l’esame ex art. 5 TUSP i profili di sostenibilità finanziaria ed economicità.
Sul terzo quesito le Sezioni respingono la lettura restrittiva che subordina la società consortile alla qualificazione imprenditoriale dei soci. L’art. 3, comma 1, TUSP contempla espressamente le società consortili, e l’art. 2, comma 4, legge n. 580/1993 consente alle Camere di commercio di partecipare a consorzi e società. Il paradigma pubblico prescinde dalla necessaria presenza di soci imprenditori e mantiene la dimensione cooperativa, con vantaggi per le amministrazioni consorziate.
Ne deriva il riconoscimento, in coerenza con l’art. 2, comma 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, della possibilità per una Camera di commercio di costituire una società consortile operante nella valorizzazione turistica, ove i compiti siano esercitati con metodo economico e vantaggi prevalentemente in favore dei soci pubblici.
Nota della Redazione
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