Spese elettorali comunali: controlli, limiti e forfait del 30 per cento (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 5 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con oltre 30.000 abitanti ha ad oggetto l’ammissibilità e l’effettività della spesa, la riferibilità al periodo della campagna elettorale e la regolarità della documentazione. Il forfait del 30 per cento previsto dall’art. 11, comma 2, legge n. 515/1993 si calcola sulle sole spese generali effettivamente sostenute e documentate, non sull’intero ammontare delle spese ammissibili. La mancanza di documentazione probatoria rende la spesa inammissibile, ma non ne esclude il computo ai fini del limite massimo di spesa né l’obbligo di reperire le relative fonti di copertura. L’omessa indicazione delle fonti di finanziamento e il ritardo nel deposito del consuntivo sono sanabili in istruttoria, configurandosi l’omissione sanzionabile solo dopo formale messa in mora rimasta senza esito.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i conti consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 14-15 e 28-29 maggio 2023 nei Comuni di Campi Bisenzio, Massa, Pisa e Siena. Si tratta di 76 formazioni, tenute al deposito del rendiconto ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012.

L’istruttoria ha richiesto integrazioni documentali, chiarimenti sui pagamenti e sui contributi erogati da terzi. Il termine di chiusura del controllo è stato ancorato al deposito dell’ultimo consuntivo, avvenuto il 30 gennaio 2024, con scadenza al 29 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto delimitato l’ambito soggettivo del controllo, circoscritto alle sole formazioni politiche e non ai singoli candidati, i cui rendiconti restano affidati al Collegio regionale di garanzia elettorale. Il limite di spesa di un euro per elettore, previsto dall’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012, è stato rispettato in tutti i Comuni, con incidenze comprese tra il 3,46 e il 10,33 per cento.

Sul piano temporale, il Collegio ha confermato il criterio già adottato in passato: rileva l’arco compreso tra il decreto di convocazione dei comizi e il giorno precedente le consultazioni, ma sono ammissibili anche le spese esterne a tale periodo purché documentatamente riferite alla competizione.

Il passaggio centrale riguarda il forfait del 30 per cento. Il Collegio prende posizione sul contrasto tra gli indirizzi dei Collegi centrali, che calcolano la percentuale sulle sole spese generali, e quello di diversi Collegi regionali, che la commisurano al totale delle spese documentate. Ad avviso del Collegio, la disposizione non introduce categorie di spesa sottratte all’onere probatorio, ma una modalità automatica di calcolo: la documentazione resta necessaria per un principio di trasparenza. Il calcolo va compiuto sulle sole spese del comma 2, perché l’interpretazione opposta condurrebbe a riconoscere alle spese generali un valore superiore a quello documentato, con indebita incidenza sul limite massimo.

Quanto alle fonti di finanziamento, le fonti interne possono essere provate con l’attestazione del ricorso a mezzi propri, con assunzione di responsabilità del referente; per le fonti esterne rilevano i divieti e gli obblighi dichiarativi richiamati. Il Collegio ha poi escluso l’ammissibilità delle somme iscritte a titolo forfettario senza effettivo esborso, qualificate dai presentatori come esposte solo per ottemperare al modello.

Sul regime sanzionatorio, il Collegio ha ribadito che le regolarizzazioni sono possibili anche oltre il termine e che la sanzione per il mancato deposito presuppone una formale contestazione rimasta senza riscontro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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