Responsabilità contabile dell’agente di riscossione e giudicato assolutorio penale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 68 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La società privata concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali riveste la qualità di agente contabile e, in quanto tale, è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. La responsabilità dell’agente contabile per omesso riversamento delle somme riscosse costituisce forma aggravata di responsabilità, con inversione dell’onere della prova: alla Procura è sufficiente dimostrare la qualità di agente e la divergenza tra prestazioni eseguite e dovute, spettando all’agente provare la causa di forza maggiore. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, quando i fatti contestati siano sostanzialmente identici. Il mero ruolo esecutivo o impiegatizio del socio-dipendente, privo di effettiva gestione operativa delle risorse pubbliche, è inidoneo a radicare il rapporto di servizio con l’Amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per le Marche ha convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in fallimento, insieme a tre soggetti che nella compagine sociale avevano ricoperto ruoli di amministrazione e di soci. La domanda riguardava il danno erariale derivante dall’omesso riversamento, per gli anni 2015 e 2016, delle somme riscosse per conto di un Comune, nonché dalle differenze riconducibili al cd. “sistema Cassani”: un meccanismo di alterazione delle rendicontazioni, attuato mediante una procedura algoritmica, che consentiva di minimizzare i riversamenti dovuti agli enti locali.

La vicenda era emersa nell’ambito di un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, definito con condanna degli amministratori per truffa e bancarotta, mentre uno dei convenuti — socia e dipendente della società — era stata assolta “per non aver commesso il fatto”, con pronuncia passata in giudicato. I convenuti non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti. Nel merito ha ritenuto non revocabile in dubbio la qualità di agente contabile della società, in virtù della convenzione stipulata con il Comune, richiamando gli artt. 178 e 188 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000. Poiché la società non ha fornito alcuna giustificazione degli ammanchi, la responsabilità è stata affermata per la forma aggravata con inversione dell’onere della prova.

Quanto ai due amministratori, la Corte ha richiamato i precedenti della Sezione Lombardia e della stessa Sezione marchigiana su vicende analoghe, ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., ravvisando l’unitarietà del sistema fraudolento e la sovrapponibilità delle condotte. L’ingerenza nel maneggio di denaro pubblico e il concorso nel mancato riversamento hanno fondato la condanna a titolo di dolo.

Diversa la posizione della terza convenuta. Il Collegio ha dato rilievo al giudicato penale di assoluzione ex art. 652 cod. proc. pen., rilevando l’identità sostanziale tra i fatti contestati in sede penale e quelli portati alla cognizione contabile, basati sul medesimo materiale probatorio. Ha quindi escluso che il ruolo meramente esecutivo e impiegatizio, pur a fronte della titolarità di una quota sociale, potesse radicare un rapporto di servizio con l’ente impositore, richiamando l’indirizzo della Sez. Toscana n. 158/2016. La Corte ha inoltre ritenuto non condivisibile la tesi del P.M., osservando che le pronunce della Sezione Lombardia erano antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria e scontavano un deficit informativo.

La Corte ha quindi accolto la domanda quanto a società e due amministratori, condannandoli in solido al pagamento di € 137.450,20, oltre rivalutazione monetaria dal 31.12.2016 e interessi legali, e ha rigettato la domanda verso la terza convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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