Spese nel giudizio di rinvio da revocazione e soccombenza globale (Cass. civ. Sez. II n. 3589 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione della sentenza pronunciata in sede di revocazione, poiché è chiamato a definire l’intero giudizio, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase di rinvio, ma anche di quelle del giudizio di revocazione, del giudizio di legittimità e del primo giudizio di merito, determinando la rescissione, anche parziale, della sentenza e la caducazione del capo che ha statuito sulle spese. Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., il regolamento deve avvenire secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, non ai singoli gradi. La liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in misura inferiore al richiesto, mediante un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato, non integra accoglimento parziale della domanda e non giustifica la compensazione delle spese, poiché il potere di liquidazione del danno non patrimoniale è interamente ufficioso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Perugia, con ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001, l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo amministrativo. Il giudice adito aveva riconosciuto l’indennizzo con decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva impugnato quel provvedimento per revocazione, ottenendone la revoca e la declaratoria di improponibilità del ricorso. La Cassazione, con sentenza n. 9727/2019, aveva annullato la decisione di revocazione con rinvio alla stessa Corte distrettuale.
Riassunto il giudizio, la Corte di appello, con sentenza n. 174/2021, aveva accolto la domanda e condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma calcolata su tredici anni e nove mesi di durata irragionevole, compensando integralmente le spese del giudizio di revocazione e di legittimità, un terzo di quelle del giudizio di rinvio e ponendo i restanti due terzi a carico del Ministero. Contro questa sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando il regolamento delle spese in tutte le fasi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo e il quarto motivo, per la loro connessione argomentativa, e li ritiene fondati. Il principio è che, a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione della sentenza di revocazione con rinvio al giudice della stessa revocazione, quel giudice definisce l’intero giudizio. Da ciò deriva la caducazione del capo della sentenza che aveva statuito sulle spese e il potere-dovere di regolarle anche con riferimento al primo giudizio di merito, originariamente proposto nel 2012.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo e non ai singoli gradi e al loro risultato. Può quindi pervenire anche a una compensazione totale o parziale, purché rispetti l’esito finale della lite. Nel caso concreto, il Ministero resta sostanzialmente soccombente alla stregua dell’esito della fase rescissoria, sicché la regolazione delle spese di tutte le fasi doveva avvenire secondo soccombenza.
La Corte affronta poi il rapporto tra compensazione e accoglimento parziale. Nel regime posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 cod. proc. civ. dalla legge n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale il giudice può compensare le spese della parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata a rifondere quelle della controparte. L’accoglimento parziale ricorre quando il giudice accolga solo una o alcune delle domande, o limitatamente ad alcuni capi, o in misura inferiore al preteso.
Tale ultima ipotesi non si verifica nel procedimento di equa riparazione, quando il giudice liquidi una somma inferiore al richiesto applicando un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato. Il procedimento è connotato dall’assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e dell’ammontare, e il potere di liquidazione è interamente ufficioso: la parte che indica la somma richiesta non completa il petitum sotto il profilo quantitativo. Pertanto la liquidazione con moltiplicatore inferiore non giustifica la compensazione.
Nel caso di specie il giudice del rinvio ha compensato parzialmente le spese del giudizio di revocazione e di legittimità senza fornire alcun adeguato supporto motivazionale. L’accoglimento del secondo e del quarto motivo assorbe i restanti, consequenziali alla rifusione delle spese vive. Il ricorso è accolto e il provvedimento cassato quanto alle spese, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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