Spese dei gruppi consiliari: inerenza alle funzioni e legittimazione del gruppo (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 2 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di regolarità esercitato dalle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari, in quanto esterno e documentale, non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, ma non può prescindere dalla verifica dell’inerenza delle spese alle funzioni istituzionali degli stessi. I contributi regionali non possono essere destinati, neppure parzialmente e neppure indirettamente, al finanziamento delle spese di funzionamento dei partiti politici, poiché una siffatta commistione rende la spesa non rendicontabile nel suo complesso. L’erronea allocazione di una spesa tra il capitolo del personale e quello per consulenze e studi non è vizio meramente formale, perché espone al rischio di elusione del budget e di distrazione dei fondi assegnati. La legittimazione all’impugnazione della deliberazione di controllo spetta al solo gruppo consiliare unitariamente considerato, non al singolo componente in proprio.

Il Fatto

Un gruppo consiliare regionale e il suo Presidente, anche in proprio e nella qualità di componente, impugnavano davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo aveva accertato l’irregolarità di due voci del rendiconto relativo a un esercizio finanziario. La prima riguardava una spesa di € 23.180,00, contabilizzata alla voce A11, per attività di sondaggio commissionate a due società. La seconda concerneva € 20.500,00 per compensi a tre collaboratori, allocati alla voce A6 del rendiconto.

I ricorrenti lamentavano difetto di motivazione e sconfinamento nel merito delle scelte discrezionali del gruppo. Nel merito, sostenevano la natura istituzionale dei sondaggi e la qualificazione delle prestazioni dei collaboratori come ordinaria attività di archiviazione e catalogazione. Chiedevano l’annullamento degli atti di controllo e l’accertamento della corretta rendicontazione. La Procura generale concludeva per la reiezione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del Presidente del gruppo, in proprio e come componente. La deliberazione impugnata incide sul rendiconto del gruppo unitariamente considerato e, se confermata, comporta un obbligo di restituzione in capo al gruppo, non ai singoli consiglieri. La posizione individuale viene in rilievo solo in un eventuale, successivo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, nel quale ciascun consigliere potrà far valere le proprie difese.

Passando al merito, la Corte esclude il dedotto difetto di motivazione: la Sezione regionale ha riassunto le deduzioni difensive e ha esposto in modo congruo e dettagliato le ragioni del proprio convincimento. Quanto al preteso sconfinamento, si osserva che l’art. 1 della legge n. 20/1994 non sottrae l’attività amministrativa a ogni controllo, e che la progressiva giuridicizzazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha trasformato tali parametri in requisiti di legittimità.

Il controllo delle Sezioni regionali, esterno e documentale, è ispirato a criteri di effettività e tracciabilità sostanziale delle spese, in funzione del riscontro di inerenza alle finalità istituzionali, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentt. n. 104/2016 e n. 263/2014) e delle SS.RR. n. 28/2017 e n. 10/2017. Nel caso concreto, la Sezione ha verificato la rispondenza degli esborsi alle funzioni del gruppo, senza valutare l’opportunità delle scelte.

Sui sondaggi, i Report finali mostrano che le indagini erano incentrate sulle intenzioni di voto e sugli orientamenti elettorali, in vista delle consultazioni politiche. La verifica dello scenario elettorale non era marginale, ma costituiva l’obiettivo fondamentale. Si è realizzata così una commistione tra attività istituzionale e attività di partito che rende la spesa non rendicontabile nel suo complesso, in applicazione dell’art. 1, comma 3, lett. b), del DPCM del 21 dicembre 2012 e di SS.RR. n. 19/2022.

Sui compensi ai collaboratori, la Corte conferma la qualificazione come attività di studio e consulenza. Le relazioni e i curricula evidenziano un apporto intellettuale che eccede la mera catalogazione, con analisi critiche finalizzate alla presentazione di proposte di legge e mozioni. Tali prestazioni sono straordinarie e vanno allocate alla voce A11; l’erronea collocazione alla voce A6 non è vizio formale, perché comporta il rischio di elusione del budget e di distrazione dei fondi (SS.RR. n. 15/2021). Il ricorso è pertanto rigettato, con restituzione delle somme ove i fondi di funzionamento non offrano capienza, e con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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