Concorso pubblico, onere di impugnare la graduatoria finale a pena di improcedibilità (TAR Emilia-Romagna n. 177 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che impugni il diniego di valutazione di un titolo in un concorso pubblico ha l’onere di impugnare anche la sopravvenuta graduatoria finale di merito. L’atto conclusivo della procedura non costituisce conseguenza inevitabile dell’annullamento dell’atto intermedio, implicando nuove valutazioni di interessi e incidendo su una pluralità di terzi. L’annullamento dell’atto di esclusione o di diniego non spiega quindi effetto caducante sulla graduatoria. La mancata impugnazione di quest’ultima determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo il ricorrente ricavare alcun concreto vantaggio dall’accoglimento del gravame avverso l’atto presupposto.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso interno per titoli ed esami per n. 1141 posti di vice ispettore del ruolo di ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 31 dicembre 2020. Aveva conseguito l’attestato della Lode entro i termini di presentazione della domanda, ma non lo aveva indicato nella domanda di partecipazione perché non ancora annotato nel foglio matricolare. L’Amministrazione negava l’integrazione del titolo e rigettava il ricorso gerarchico con provvedimento del 14 dicembre 2022.
Superate le prove scritta e orale, la ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo eccesso di potere e omessa attivazione del soccorso istruttorio. In sede cautelare il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza n. 168/2023, ritenendo che il titolo dovesse essere valutato. La Commissione, in sede di riesame, confermava però la decisione contestata con verbale del 25 luglio 2023, impugnato con motivi aggiunti. Il Ministero eccepiva l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria approvata il 19 luglio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via preliminare l’eccezione di rito. La ricorrente, con i motivi aggiunti, aveva gravato soltanto il verbale di riesame della Commissione, senza impugnare la graduatoria finale né chiedere termine per farlo dopo l’eccezione avversaria.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata: chi impugna l’esclusione da un concorso pubblico, dopo la pubblicazione della graduatoria di merito, deve impugnare anche tale provvedimento. Un eventuale annullamento dell’atto di esclusione non può avere effetto caducante sulla graduatoria (tra le altre, Cons. Stato sez. VII n. 2158 del 2022; Cons. Stato sez. IV n. 3422 del 2019).
La ragione è strutturale. La delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale, non è conseguenza inevitabile dell’atto lesivo: la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originario (tra le altre, TAR Lazio n. 3861 del 2022; Cons. Stato n. 7122 del 2018).
Tali argomentazioni valgono anche nel caso di specie. La ricorrente contestava il mancato riconoscimento di un titolo valutabile in 0,5 punti, lesivo del proprio interesse al giusto piazzamento. L’atto concretamente lesivo era però la graduatoria, nella parte in cui non attribuiva il punteggio asseritamente spettante. Dall’annullamento degli atti impugnati la ricorrente non avrebbe tratto alcun concreto vantaggio, essendo l’atto conclusivo divenuto inoppugnabile.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
Nota della Redazione
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