La clausola sociale non radica la giurisdizione amministrativa sulle contestazioni del lavoratore (TAR Puglia n. 300 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’allegato alla determina di indizione di una gara recante il piano di assorbimento dei lavoratori ai fini della clausola sociale costituisce un mero elenco ricognitivo delle posizioni lavorative attive presso il precedente gestore, privo di natura provvedimentale e non soggetto all’obbligo di motivazione. La contestazione del singolo lavoratore circa l’esatta consistenza oraria del proprio contratto di lavoro subordinato non investe l’esercizio di alcun potere amministrativo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, restando estranea alla sua cognizione la controversia su diritti soggettivi e obbligazioni civilistiche nascenti dal rapporto di lavoro fra privati.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato del raggruppamento temporaneo d’imprese che aveva gestito la commessa, impugnava la determinazione con cui l’A.R.P.A.L. Puglia aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di accoglienza, orientamento e attivazione di tirocini. L’impugnazione era proposta al solo fine di contestare l’allegato denominato piano di assorbimento, che elencava i 117 lavoratori impiegati nella precedente gestione.

In particolare, al numero progressivo 59 del predetto allegato la ricorrente era indicata come titolare di un contratto di 30 ore settimanali invece delle 36 ore che assumeva esserle spettanti in forza del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con il precedente gestore. Proponeva quindi ricorso per eccesso di potere, contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento e violazione degli obblighi motivazionali e dei principi di buon andamento e imparzialità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, all’udienza in camera di consiglio, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’allegato impugnato ha la natura di un mero elenco delle posizioni di lavoro subordinato attive nella gestione della commessa, frutto di una comunicazione interna fra il precedente gestore e l’Arpal effettuata a fini esclusivamente ricognitivi. Esso non possiede, in sé e per sé, alcuna natura provvedimentale.

Da tale qualificazione discende che l’elenco non necessita di alcuna motivazione. Non vi è alcun ruolo amministrativo dell’Arpal nell’indicare la ricorrente come titolare di un contratto a condizioni difformi da quelle effettivamente intrattenute, né l’esercizio di qualsivoglia potere discrezionale in proposito. L’unico soggetto al quale l’interessata deve rivolgere le doglianze è dunque il raggruppamento temporaneo che quel rapporto ha gestito e la cui consistenza oraria ha comunicato all’ente ai fini della sola indicazione nominativa dei beneficiari della clausola sociale.

Su un distinto piano, il Tribunale osserva che sulla medesima questione sostanziale — la consistenza oraria del contratto, se di 30 o 36 ore settimanali — pende già ricorso dinanzi al Giudice del lavoro di Bari. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una controversia fra privati su diritti soggettivi e obbligazioni civilistiche scaturenti da un contratto di lavoro subordinato, estranea agli spazi di cognizione riservati alla potestà giurisdizionale del giudice amministrativo.

Sul piano processuale la sovrapposizione dei due giudizi determinerebbe una ingiustificata duplicazione delle tutele, in violazione delle logiche del ne bis in idem, e una anomala situazione di litispendenza fra giurisdizione ordinaria e speciale, da risolvere con la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice che ne è privo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito e della minima attività processuale svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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