Spese lite amministrative vietata liquidazione simbolica sotto minimi tabellari (Cons. Stato n. 8806 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non consente di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo deve liquidare il compenso entro le soglie dei valori tabellari, tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, d.m. n. 147 del 2022, senza scendere al di sotto dei minimi ridotti del 50%. Il carattere seriale del contenzioso e la scarsa complessità giustificano una liquidazione contenuta, ma non una somma inferiore ai parametri minimi. L’onere motivazionale ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. può essere assolto mediante il richiamo a precedenti della Sezione su casi analoghi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del lavoro, un titolo che ordinava al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con accredito di € 3.000,00 per attività formative. Per l’esecuzione del giudicato proponeva ricorso al TAR Piemonte, che lo accoglieva.
Il TAR, ritenendo la causa seriale e di non elevata complessità, liquidava le spese in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante censurava la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei minimi tariffari e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i precedenti della Sezione su casi analoghi, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. Ribadisce che il giudice amministrativo è tenuto a motivare la liquidazione solo quando si discosti dalla regola della soccombenza, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 5947 del 2024.
Il punto centrale è però il limite ai valori tabellari. Richiamando il parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, la Corte sottolinea come le modifiche al d.m. n. 55 del 2014 mirassero a superare l’incertezza applicativa e a fissare soglie minime percentuali di riduzione non derogabili. In tal senso rileva anche il divieto di somme simboliche affermato da Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.
Su questa base la liquidazione del primo giudice risulta inferiore ai valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche considerata la riduzione del 50%. La Corte precisa però che l’assenza di difese dell’amministrazione ha inciso sull’attività del difensore, limitata alla presenza in camera di consiglio senza ulteriori scritti.
Quanto al profilo motivazionale, il Collegio esclude che la motivazione del TAR sia apodittica: il connotato seriale e l’assenza di complessità sono ragioni effettive. L’appello è quindi fondato nei limiti esposti: la sentenza va riformata determinando le spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione ai procuratori antistatari.
Le spese del secondo grado, commisurate al solo valore delle spese del primo grado oggetto di impugnazione, sono liquidate in € 300,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.