Spese di lite amministrative non liquidabili sotto i minimi tabellari ridotti (Cons. Stato n. 9904 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice amministrativo, ma incontra due limiti. Il primo è il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il secondo è il rispetto delle soglie minime percentuali di riduzione fissate dal decreto parametri, che non possono essere superate al ribasso. La motivazione sulla liquidazione è dovuta solo quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza. Il carattere seriale e la scarsa complessità del contenzioso possono giustificare una riduzione, non una liquidazione sotto i valori tabellari minimi.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dedotti, per complessivi euro 2.500,00, destinati all’aggiornamento professionale tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.P.C.m. 28 novembre 2016. In sede di ottemperanza, il TAR Sardegna ha nominato il Commissario ad acta e ha liquidato le spese del giudizio in complessivi euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo sulle spese. Ha dedotto che l’importo liquidato si pone sotto i parametri tariffari minimi e che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere almeno euro 1.189,00, pari al valore tabellare ridotto del 50%. Ha lamentato, in subordine, il difetto assoluto di motivazione, per essere il richiamo alla serialità della causa una motivazione apparente e stereotipata, in violazione dell’art. 26, comma 1, del c.p.a. e degli artt. 91 e 92 del c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando in proposito Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La discrezionalità valutativa resta ampia, ma non giustifica attribuzioni di somme simboliche, contrarie al decoro professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.

Sul piano tabellare il Consiglio richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Quel parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione rispetto al valore parametrico di base.

Su questa base il Collegio ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, che si colloca sotto i valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. L’appello è pertanto fondato.

Il Collegio dissente però dall’appellante sul piano della motivazione. Il richiamo alla serialità del contenzioso e all’assenza di profili di complessità non è apodittico: giustifica una riduzione, ma non una liquidazione inferiore ai minimi. In coerenza con Cons. Stato, Sez. VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025, la sentenza è riformata nel senso di determinare in euro 800,00 l’equa liquidazione delle spese di primo grado, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello, liquidate secondo soccombenza e commisurate al solo valore delle spese di primo grado, sono poste a carico del Ministero in euro 300,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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