Istanza di sanatoria postuma non travolge l’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 1310 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità successiva all’emanazione dell’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo, ma ne sospende soltanto l’esecuzione fino alla definizione, anche tacita, della domanda. Il potere di ripristino resta integro e la sanzione urbanistica non perde efficacia per effetto della sanatoria postuma. L’omessa notifica dell’ingiunzione ad uno dei destinatari non ne determina l’illegittimità, ma solo l’inefficacia nei confronti del soggetto non raggiunto, che può impugnarla entro il termine decorrente dalla piena conoscenza. L’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato e doveroso, è sufficientemente motivato con la descrizione dell’opera abusiva e l’indicazione delle norme violate.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area tecnico-amministrativa del Comune di Erchie ha ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi su un immobile identificato al catasto fabbricati e terreni.
Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. In sede cautelare il Tribunale ha sospeso gli effetti dell’ingiunzione. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato un’istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h) del D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, e hanno chiesto il rinvio della trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. La sanatoria sopravvenuta non rientra tra le ipotesi eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., perché il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell’ordinanza alla luce dei motivi proposti. Il rigetto non preclude ai ricorrenti nuove istanze di sanatoria né all’Amministrazione il loro esame. A ciò si aggiungono la vetustà del fascicolo e il rinvio già concesso in occasione della precedente udienza.
Nel merito il ricorso è infondato. La presentazione postuma dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non toglie efficacia all’ordine di demolizione né priva il Comune del potere di ordinare il ripristino. Secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2567 del 2023; TAR Campania Napoli n. 5392 del 2016, n. 2359 del 2016, n. 4254 del 2013, n. 17306 del 2010; Cons. Stato n. 2307 del 2014, n. 446 del 2015), l’istanza determina solo la sospensione dell’esecuzione fino alla definizione della domanda, anche per silenzio-rigetto. Non si riverbera retroattivamente sulla legittimità del provvedimento, che resta integro.
Nessuna sopravvenienza ha determinato la caducazione, amministrativa o giudiziale, del diniego tacito formatosi sull’istanza. Il primo motivo è quindi respinto.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui l’omessa notifica dell’ordinanza ad alcuno dei destinatari non ne inficia la legittimità, ma produce solo l’inefficacia limitata ai soggetti non raggiunti, che potranno impugnare entro il termine dalla piena conoscenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1810 del 2012; Cons. Stato, Sez. II, n. 7168 del 2024). Le doglianze sul difetto di istruttoria e di motivazione sono infondate: il provvedimento è atto vincolato, gli accertamenti comunali del 14.10.2021 non sono contestati e la motivazione descrive l’opera e le norme violate. Il ricorso è respinto, nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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