Spese di lite liquidate sotto i minimi tabellari e tutela giurisdizionale effettiva (Cons. Stato n. 6386 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente sistema, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, non sussiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tabellari. I parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento per la liquidazione del compenso e delle spese processuali, ma il giudice può discostarsene motivatamente; in caso di scostamento apprezzabile e rilevante, deve indicare i criteri seguiti. Unico limite normativo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La riduzione immotivata delle spese, fondata sulla sola serialità del contenzioso, lede l’effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, tanto più quando l’amministrazione abbia persistito nel negare ragioni già riconosciute in giudizio.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con ordine di attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento professionale e accredito di euro 1500,00. Il primo giudice ha però liquidato le spese di lite in soli euro 500,00, “in considerazione del carattere seriale della controversia”.

La ricorrente vittoriosa ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla regolazione delle spese, deducendo che l’importo riconosciuto era meramente simbolico e inferiore ai minimi tariffari, in contrasto con l’art. 2233 cod. civ. e con l’art. 6, § 1, CEDU. Ha chiesto la riforma della statuizione e la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00 in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili e ricorda che il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali in materia di spese, potendo anche disporne la compensazione per giusti motivi, ma sempre tenendo conto delle circostanze concrete. Quando però la condanna sia disposta, occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014 e ai parametri generali degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.

Il percorso argomentativo sottolinea che i valori medi delle tabelle possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento, e che la valutazione deve considerare caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni. La Corte ricostruisce il quadro normativo: abrogazione delle tariffe professionali, pattuizione scritta del compenso ex art. 13 della legge n. 247/2012, liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali.

Da qui la precisazione centrale. Non esiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari proprio del previgente sistema degli onorari. I decreti ministeriali non possono vincolare il giudice oltre le previsioni di legge, e vanno letti in senso conforme ai principi di libertà, di libera iniziativa economica e di concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost. Il giudice può dunque discostarsi dai parametri, ma deve motivare lo scostamento apprezzabile e rilevante, con il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Applicando questi principi, la Corte rileva che il giudice di primo grado si è limitato a invocare il criterio di soccombenza e la serialità della controversia, senza spiegare la quantificazione. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri incide sull’effettività della tutela giurisdizionale, ledendo gli artt. 24 e 113 Cost. e l’art. 47 CDFUE, a maggior ragione quando l’amministrazione ha continuato a negare ragioni già riconosciute, in contrasto con il principio di leale collaborazione della legge n. 241 del 1990. La serialità, osserva il Collegio, semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione.

L’appello è quindi accolto in parte. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto dell’impegno richiesto da un giudizio vertente su un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente. Le spese del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

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